ECONOMIA e FINANZA
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Illegittimo il licenziamento per scarso rendimento del lavoratore

22/12/14

Il licenziamento era stato considerato sproporzionato in appello

Un lavoratore viene accusato di scarso rendimento.

In particolare al dipendente viene contestato di aver svolto un numero di ore lavorative inferiore del 20% rispetto a quelle dovute.

Il tutto in un arco di tempo di 5 mesi.

Il lavoratore viene quindi licenziato.

A questo punto il dipendente impugna il licenziamento e, dopo il primo grado di giudizio, la questione finisce dinanzi alla Corte d'Appello, la quale dichiara illegittimo il recesso e condanna l'azienda a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno subìto.

L'azienda è quindi costretta a presentare ricorso per cassazione, al fine di ribaltare la sentenza di secondo grado.

Secondo la Corte di Cassazione, bene ha fatto la Corte d'Appello a considerare sproporzionato il licenziamento del dipendente.

Nel corso del giudizio è stato infatti accertato che:

il lavoratore aveva subìto un demansionamento;
lo stesso era rimasto parzialmente inattivo per diverso tempo;
lo scarso rendimento si era verificato durante il periodo di parziale inattività;
lo scarso rendimento era limitato, in quanto avvenuto in un arco di tempo esiguo (solo alcuni mesi) rispetto alla durata complessiva del rapporto di lavoro (pari a 5 anni);
il dipendente non aveva precedenti disciplinari a suo carico.

Alla luce degli elementi summenzionati, la Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento.



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