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Immobili cose da sapere se acquistate una casa . Se l'amministratore Condominiale non rende la documentazione

E’ punibile per appropriazione indebita (aggravata) la mancata restituzione della documentazione da parte dell’amministratore di condominio che cessa le sue funzioni.

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’amministratore ha il dovere di consegnare al suo successore tutti i documenti del Condominio necessari allo svolgimento dell’incarico, anche quando si ritiene ancora in carica (reputando non regolare la sua sostituzione).

Il caso : Tizio, amministratore di condominio, viene revocato con regolare delibera assembleare cui accampando una presunta illegittimità , rifiuta di restituire la documentazione in suo possesso al nuovo amministratore, nonostante un’apposita ordinanza di restituzione emessa dal Tribunale.

Ma non solo, continua a comportarsi come fosse ancora nel pieno delle sue funzioni amministrative, rendendo così più difficoltosa (e per certi versi anche paralizzandola) l’amministrazione del condominio stesso.

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29451 depositata il 10 luglio, ha ritenuto sussistente in tale comportamento gli estremi del reato di cui all’art. 646 c.p. che punisce “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso”, confermando così la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari (a sua volta confermativa della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Cagliari).
Nella condotta dell’ex amministratore, infatti, il Supremo Collegio ha ravvisato gli estremi del reato consistente nella volontà illegittima ed illecita di conservare ingiustamente il possesso della cosa altrui;

Nel caso specifico , il reato insisto nel comportamento omissivo è aggravato dall’essere stato commesso con abuso di relazioni originate da prestazione d’opera (Cass. Penale, Sez. VI, sent. n. 36022 del 05/10/2011), secondo il combinato disposto dagli artt. 646 ultimo comma e 61 n. 11 c.p.: ciò giustifica un aumento della pena fino a un terzo rispetto alla sua entità naturale, potendo così essere punita la condotta con la reclusione fino a 4 anni e la multa fino ad € 1.376,00.

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