Immobili e costruzioni. Trasferimenti degli immobili inseriti in piani urbanistici particolareggati . Il punto della situaziome ad oggi
Le novità per il settore degli immobil i e delle costruzioni il decreto "Milleproroghe" ha portato alcune importanti novità ficali per i trasferimento d'immobili nell’ambito di piani urbanistici particolareggiati; (rif. legge 26 febbraio 2011, n. 10,)
La Novità introdotta in sede di conversione in legge del D.L. 225/2010 riguarda la proroga di 3 anni del termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree, cui è condizionata l’applicabilità del regime fiscale agevolato per i trasferimenti di immobili nell’ambito dei piani urbanistici particolareggiati
-Trasferimento d'immobili nell’ambito di piani urbanistici particolareggiati-
Nel corso dell’iter di conversione in legge del D.L. 225/2010, il Governo ha presentato un maxiemendamento, approvato mediante voto di fiducia alla Camera, che contiene, tra l’altro, una disposizione relativa al regime fiscale agevolato per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, finalizzati all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati (imposta di registro all`1% ed ipo-catastali al 4%, per un prelievo complessivo pari al 5%)
In particolare, l’art. 2, c. 23, del citato Decreto proroga da 5 ad 8 anni il termine per il completamento dell’intervento edilizio, cui è condizionata l’applicabilità del predetto regime fiscale agevolato.
In sostanza, l’allungamento del termine da 5 ad 8 anni consente alle imprese acquirenti delle aree di avere più tempo a disposizione per la realizzazione degli interventi edificatori, considerando anche il fatto che la disciplina di settore stabilisce in 10 anni il termine ordinario di attuazione dei programmi urbanistici.
Va però segnalato che, sempre per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati comunque denominati, la medesima disposizione, impiega una formulazione alquanto incerta e dai contorni poco chiari dal punto di vista operativo. La disposizione prevede infatti la proroga, da 5 a 8 anni, per l’utilizzazione edificatoria dell’area anche per gli atti di trasferimento stipulati a decorrere dal 2005, ovvero in vigenza del precedente regime agevolato (imposta di registro all`1% ed ipo-catastali in misura fissa - art.33, c. 3, legge 388/2000, per tutti i tipi di trasferimenti nell’ambito dei piani urbanistici particolareggiati, a condizione che l’utilizzazione dell’area avvenga entro 5 anni dal trasferimento), in vigore fino al 3 luglio 2006.
In sostanza, l’allungamento del periodo di utilizzazione edificatoria dell’area da 5 a 8 anni sembra essere suscettibile di applicazione, anche con effetto retroattivo, per tutti quegli atti che sono stati stipulati dal 2005 (ad esempio, atto stipulato nel 2005, scadenza per l’utilizzazione edificatoria prorogata nel 2013 anziché con scadenza nel 2010). All’Agenzia, starà, di chiarire i contorni della vicenda.
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