Immobili, imbrogli, truffe: La donazione simulata atta a frodare il fisco, è un reato penale
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 20001, attraverso il quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce colui il quale, al fine di sottrarsi al pagamento delle II.DD. o dell’IVA ovvero di interessi o sanzioni relative a dette imposte, di ammontare complessivo superiore a € 51.645 alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, donei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
L'art. 97 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo
risultante dalle modificazioni apportate con l'art. 15, comma 1, della L. n.413 del 19913, descriveva una fattispecie a consumazione anticipata,improntata ad un'evidente finalità general preventiva.
Proprio in linea con i principi ed i criteri direttivi della legge delega n.205/1999, è stato rafforzato il presidio penale in ordine ai comportamenti raudolenti, anche attraverso l’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, che si sostanzia n una alienazione simulata che il debitore pone in essere per sottrarsi volontariamente alla procedura di riscossione e cerca di ovviare alla scarsa incisività del vecchio dettato normativo legato alla constatata inefficacia dell'esecuzione esattoriale.
Il reato si rivolge alla riscossione di debiti erariali riconducibili alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto ed investe tutti i contribuenti sui quali grava un debito Irpef, Ires od Iva, indipendentemente dal regime contabile al quale essi siano assoggettati.
Proprio per la natura del reato si ritiene applicabile il concorso di
persone di cui all’art. 110 del C.P. se si realizza nell'apporto partecipativo di un terzo nel compimento della alienazione simulata o degli altri atti fraudolenti richiesti dalla norma incriminatrice
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