Immobili, reati, truffe. L'istituto del " fondo patrimoniale della famiglia" non può essere utilizzato per scopi illeciti
L'orientamento della Cassazione sul tema in oggetto Se l’imprenditore, unitamente alla moglie, inizia dolosamente a far confluire nel fondo patrimoniale i diritti di proprietà e quelli di usufrutto su immobili quando la Guardia di finanza ha dato avvio alla verifica fiscale si evidenzia la sussistenza della volontà dell’imprenditore di frodare il Fisco, sottraendosi al pagamento delle imposte dovute.
In proposito, va preliminarmente evidenziato che la costituzione di un fondo patrimoniale, che svolge la funzione di destinare particolari beni alla realizzazione dei bisogni e delle necessità familiari, ha come effetto la creazione di un patrimonio soggetto a un vincolo di destinazione, con la conseguenza che:
• i beni non possono essere alienati o ipotecati, se non con il consenso di entrambi i coniugi. Se vi sono figli minori, occorre l’autorizzazione giudiziale che viene accordata solo in presenza di necessità o utilità evidenti (articolo 169 cc)
• i beni non possono essere aggrediti dai creditori dei coniugi che siano a conoscenza dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia (articolo 170 cc).
Si sottolinea, inoltre, che la creazione di tale vincolo di destinazione comporta una deroga, normativamente prevista, alla regola generale enunciata dall’articolo 2740, primo comma, del codice civile, a detta del quale “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.
Il suddetto vincolo, infatti, riduce inevitabilmente la garanzia patrimoniale spettante ai creditori (tra cui anche l’Amministrazione finanziaria), rappresentata dalla possibilità per gli stessi di soddisfarsi su tutti i beni del debitore.
Ecco perché i giudici di legittimità, hanno più volte ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “in tema di reati tributari la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria” (vedi anche Cassazione 5824/2007).
Peraltro, ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato, non è neanche necessario “che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l'atto fraudolento sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco”. Ciò in quanto “la linea della tutela penale è stata opportunamente avanzata, richiedendo, ai fini della perfezione del delitto, la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare, in base ai principi, con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verificazione di tale evento”, con la conseguenza che “il riferimento alla procedura di riscossione appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto” (Cassazione 7916/2007; in tal senso, vedi anche 14720/2008 e 17071/2006).
Conclusioni
In tema di reati tributari, la costituzione di un fondo patrimoniale integra gli estremi del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000, in quanto “è atto idoneo a ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria”. Ai fini della sussistenza degli elementi costitutivi di detto reato e della conseguente punibilità del reo, non è necessario “che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l'atto fraudolento sia di per sé solo idoneo a impedire il soddisfacimento totale o parziale dei Fisco”.
Per altre info su opportuni comportamenti preventivi in ambito immobiliare vedi link.
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere