Ipoteca su immobili: Ipoteca da equitalia. Chiariamo la questione. Limite di esenzione di 8.000 o di 20.000 euro?
Quando scatta a soglia minima per la quale Equitalia non puo' iscrivere ipoteca su immobili? Chiariamo la questione.
Soglie minime: 8.000,00 euro e 20.000,00 euro
L'iscrizione ipotecaria è ammessa solo se il credito vantato dall'Agente della riscossione supera determinate "soglie", stabilite dal legislatore. Queste soglie hanno subito della variazioni a seguito di diversi interventi legislativi.
Secondo la Cassazione, l’iscrizione ipotecaria è un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, e, come tale, soggiace ai limiti previsti per quest'ultima dagli articoli 76 e seguenti del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui l'espropriazione immobiliare è ammessa solo per crediti superiori ad 8.000 euro (vedi Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 10 aprile 2012, n. 5771).
La nota soglia minima di 8.000,00 ha valore fino alla entrata della legge n. 106/2011, in vigore dal 13 luglio 2011, infatti, è aumentata alla soglia di 20.000 euro per gli immobili di proprietà del debitore adibiti a sua abitazione principale, qualora la somma iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede.
Pertanto, a partire dal 13 luglio 2011 la soglia minima per poter iscrivere ipoteca è 20.000,00 euro, purchè ricorrano congiuntamente tutte le condizioni sopra indicate (casa di proprietà del debitore; abitazione principale del debitore; contestazione o contestabilità in giudizio della somma iscritta a ruolo).
Se manca anche una sola di queste condizioni, resta comunque ferma la soglia minima di 8.000 euro.
Con il successivo Decreto Legge n. 16/2012 dal 2.3.2012 vengono inserite disposizioni ancor più favorevoli al contribuente.
In particolare viene eliminata ogni distinzione tra immobili adibiti ad abitazione principale e non. In entrambe i casi si applica la soglia minima di 20.000 euro. Oggi 28 ottobre 2012 pertanto l'Agente della riscossione non può in nessun caso iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente se l'importo del credito non supera appunto 20.000 euro.
Attenzione: le norme sopra citate non hanno efficacia retroattiva.
Per verificare quindi la validità di una ipoteca bisogna considerare la normativa vigente al tempo dell'avvenuta iscrizione.
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