La riforma del Fallimento è legge
Con la nuova riforma si cambia completamente ratio, che non sarà più la distribuzione del danno derivante dal mancato assolvimento dei crediti, ma sarà il recupero dell’azienda nel tessuto economico attivo della società.
L’intento del legislatore è quello di modificare il concetto di fallimento anche nella vita sociale e perfino nel linguaggio comune, tanto che ha questo espresso scopo la riforma propone l’eliminazione dalla legislazione del termine “fallimento” e di tutti i suoi derivati, sostituito dal più neutro “liquidazione giudiziale”, che concettualmente richiama, se mai, l’esecuzione giudiziale, che non ha certamente la negatività che ha il termine “fallito” nel linguaggio comune.
La riforma, raccogliendo istanze che erano giunte dalla dottrina aziendalista, fornisce un’espressione chiara del concetto di crisi (ai fini dell’applicazione della normativa), e lo estende ed anticipa fino alla semplice probabilità di futura insolvenza e l’estensione si giustifica alla luce dell’introduzione di una nuova fase preliminare di preallarme.
Si prevede l’istituzione presso le Camere di Commercio di un organismo di composizione della crisi (sulla falsariga di quelli previsti dalla normativa sul sovraindebitamento), cui il debitore (o l’organo di sorveglianza preposto nelle società di capitali) può rivolgersi per trovare una soluzione concordata con i creditori, soluzione che deve essere concordata nel termine di sei mesi, altrimenti scatta la fase di liquidazione giudiziale vera e propria.
E’ altresì previsto un obbligo di segnalazione a tale organismo da parte delle agenzie fiscali e dell’INPS quando rilevino delle passività da parte delle imprese o di singoli, e anche questa è una novità rivoluzionaria, se si pensa che tendenzialmente l’Agenzia delle Entrate si guardava bene dal chiedere il fallimento di qualcuno, anche per esposizione milionarie.
E’ stato ampliato e specificato il panorama delle garanzie e delle tutele a favore dell’imprenditore che si avvalga della procedura, sulla falsariga di quelle previste dalla normativa sul concordato preventivo, quali (a titolo di esempio) la tutela da azioni esecutive da parte dei creditori, la possibilità di accedere a finanziamenti, vantaggi fiscali etc., oltre che della possibilità di avvalersi di garanzie non possessorie, in modo da consentire al debitore di continuare ad utilizzare beni produttivi.
Fonte dell'articolo: https://www.diritto.it/la-riforma-del-fallimento-legge/ (articolo redatto dall'Avv. Giovanni Chiricosta)
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