ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

Le novità della legge sulla concorrenza

08/09/17

Il provvedimento contiene una serie di disposizioni (organizzate nei numerosi commi dell’unico articolo del testo di legge) che innovano la disciplina di svariati ambiti e tematiche.

FotoVediamo un riassunto delle novità più importanti contenute dalla legge sulla concorrenza:

- per quanto riguarda le telecomunicazioni, i commi 41 e ss. intendono tutelare il consumatore stabilendo che i contratti con gli operatori non possono avere durata superiore a 24 mesi e che non devono esserci costi inattesi per il recesso dal contratto o il passaggio ad altro operatore.
Su tali costi la legge sancisce un obbligo di informazione dei clienti e di comunicazione all’Agcom e stabilisce che non possono in alcun caso essere esorbitanti.

- sul versante del diritto d’autore, ci sono novità nella disciplina dei diritti connessi. Se prima il loro esercizio spettava al produttore e, sempre a questi, il compenso da ripartire con gli artisti e gli editori, ora il “compenso per ogni fonogramma utilizzato è riconosciuto distintamente al produttore e ad ogni artista interprete o esecutore. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono l’attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore”. In sostanza, il rapporto tra artista e collecting ora può essere diretto e fare a meno della figura del produttore.

- la legge 124/2017 muove un passo deciso verso la liberalizzazione del mercato delle forniture di energia, gas e acqua. In particolare, nel settore energia, dal 1° luglio 2019 cesserà il regime di “Maggior Tutela”, quindi i consumatori potranno scegliere tariffe solo in regime di libero mercato.

- Il numero di notai cresce da 1 su 7mila a 1 su 5mila abitanti e aumenta anche l’area territoriale della loro attività, estendendosi alla Regione o al distretto di corte d’Appello. Per gli avvocati sorge l’obbligo di fornire ai clienti un preventivo scritto (in formato cartaceo o digitale) prima dell’inizio della prestazione. L’esercizio della professione legale potrà avvenire in forma societaria per il tramite di società di persone, di capitali e società cooperative, i cui soci – per almeno i due terzi del capitale sociale – sono avvocati iscritti all’albo.

Fonte dell'articolo: http://www.newslinet.com/normativa-legge-sulla-concorrenza-l-1242017-vigore-carrellata-novita/



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