ECONOMIA e FINANZA
Articolo

legge del 6 Maggio 2004, n.129 - Legge sul Franchising

12/09/09

Pochi imprenditori sanno che il contratto di Franchising oggi trova regolamentazione nella legge del 6 Maggio 2004, n.129 . Tale legge fissa i contenuti del contratto , la forma, i rapporti , i limiti e gli obblighi in capo ai due principali attori: affiliante ed affiliato.

Tra le leggi che possono interessare i Piccoli Imprenditori, possiamo certo annoverare quella sul franchising .

Tale tipologia contrattuale ebbe origine negli stati Uniti , negli anni 30 , quando le imprese automobilistiche dovettero superare l'ostacolo imposto dalle leggi antitrust che tendevano ad impedire la forte concentrazione di quote di mercato in capo a singoli operatori economici, così da scongiurare il consolidamento di posizioni dominanti nei mercati, quando non oligopolistiche. Fù la General Motors a proporre le prime forme di affiliazione, così garantendo lo sviluppo della propria insegna, senza violare le norme del tempo. In Europa, il fenomeno dell'affiliazione si presentò intorno al dopo guerra e definitivamente, nella configurazione più moderna, negli anni 70/80 allorché le PMI cercarono di contrastare l'espansione dei grossi gruppi commerciali in ambito distributivo . Oggi il Franchising sembra imporsi come strategia distributiva utilizzata dalle aziende che intendono sviluppare il business, ma che non dispongono di risorse sufficienti per farlo. Pochi imprenditori sanno che il contratto di Franchising oggi trova regolamentazione nella legge del 6 Maggio 2004, n.129 . Tale legge fissa i contenuti del contratto , la forma, i rapporti , i limiti e gli obblighi in capo ai due principali attori: affiliante ed affiliato. Vediamo, allora, i principali punti della legge.

Art. 1. - Definizioni
1. L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.


In base al primo comma, osserviamo, quindi, che lo spettro dei servizi resi dal affiliante ( franchisor ) all'affiliato ( franchisee ) è amplissimo, perchè contempla diritti reali , intellettuali, brevetti, marchi, per fino il generico "know-how", che potrebbe trovare di per se stesso giustificazione nel complesso delle attività del franchisor, il "saper fare", le famose "best practices" fanno parte dell'oggetto contrattuale.

2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;


Questo comma definisce, quindi , cosa si deve intendere per know-how, tale deve essere "segreto", "sostanziale" e "individuato", quest'ultima definizione, obbliga l'affiliante a formalizzare al franchisee, il reale contorno delle attività legate al suo business, che lo rendono in qualche maniera esclusivo e non facilmente replicabile dalla concorrenza; se così non fosse, il valore aggiunto dei servizi resi dal franchisor al franchisee sarebbe minimo se non nullo.

b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.

Art. 2 Omissis ( Ambito di applicazione )

Art. 3. - Forma e contenuto del contratto 1. Il contratto di affiliazione commerciale deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.


Importantissimo tale comma, perchè la legge impone in capo al franchisor che la formula commerciale sia stata sperimentata, ciò significa che è sostanzialmente impedito che un'affiliante proponga un business, senza averlo prima misurato negli esiti e per il quale non abbia prima consolidato un bilancio .

3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. E' fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:
a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;
b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;
d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;
e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;
f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Art. 4. - Obblighi dell'affiliante
1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;
c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;
d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;
e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
2. Negli allegati di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 l'affiliante può limitarsi a fornire le informazioni relative alle attività svolte in Italia. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le informazioni che, in relazione a quanto previsto dalla predette lettere d), e) ed f), dovranno essere fornite dagli affilianti che in precedenza abbiano operato esclusivamente all'estero.
Come possiamo osservare l'articolo 4 definisce gli obblighi del franchisor, ed importante, la legge consente all'aspirante affiliato la possibilità di richiedere il bilancio consolidato degli utlimi tre anni. Ad ogni modo, conoscendo formalmente la ragione sociale del Franchisor, non sarà difficile per il franchisee, procurarsi il bilancio dell'affiliante.

Art. 5. - Obblighi dell'affiliato
1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.
2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.

Art. 6. - Obblighi precontrattuali di comportamento
1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.
3. L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante.

L'articolo 6 , cita i termini della relazione dal punto di vista del comportamento leale, non omissivo e trasparente dei contraenti, nulla che già non sia previsto dal codice civile per la responsabilità precontrattuale. Interessante invece è il successivo articolo 8 - il 7 lo omettiamo perché riguarda la facoltà dei contraenti di esperire una conciliazione, in caso di controversia, senza ricorrere al tribunale, ma passando, eventualmente per la camera di commercio -

Art. 8. - Annullamento del contratto
1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonchè il risarcimento del danno, se dovuto.

Il contratto è annullabile in caso di mala fede.


www.freesbee.net



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Freesbee
Responsabile account:
Sabrina Ferrari (Titolare )
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere