Lo smart working, cos'è e come funziona
Se ne è sentito parlare parecchio, ma sono ancora in molti a non avere ben chiaro cosa deve intendersi per lavoro agile.
La legge Artt. 18-23 L.n. 81 del 22.05.2017, in G.U. n. 135 del 13.06.2017. ha recentemente previsto e disciplinato una modalità del tutto peculiare di svolgimento del rapporto di lavoro: si tratta del c.d. lavoro agile.
Ebbene, per lavoro agile o smart working deve intendersi la possibilità di lavorare in un luogo che non sia necessariamente l’azienda, ed in orari flessibili che non siano per forza quelli “di ufficio”.
Il concetto di smart working, infatti, si lega più che al luogo ed agli orari di lavoro al raggiungimento di determinati risultati, indipendentemente da quando e dove si lavora per raggiungerli.
A tal fine datore di lavoro e lavoratore dovranno sottoscrivere un apposito accordo scritto col quale stabiliscono che la prestazione lavorativa venga resa, a tempo determinato o indeterminato o, ancora, con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi:
- in parte all’esterno dei locali aziendali;
- senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
- con l’eventuale utilizzo di strumenti tecnologici.
In tali casi il lavoratore avrà diritto al medesimo trattamento economico spettante ai lavoratori che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. Dal punto di vista economico il lavoratore “smart” è, dunque, equiparabile al lavoratore “tradizionale”.
Ed infatti, anche al dipendente impiegato in forme di lavoro agile spetteranno gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti in relazione ad incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato.
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