ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

Problematiche immobiliari: pignoramento ricevuto da due coniugi in regime di "comunione legale "

Caso frequente : due coniugi che hanno contratto matrimonio optando per il regime della Comunione legale ricevono un pignoramento.

Ovviamente il pignoramento viene fatto sull’intero immobile se il debito è stato contratto da entrambi i coniugi . In questo caso l’esistenza di una comunione legale non ha nessun effetto sulla esecuzione perchè entrambi i coniugi sono debitori ed entrambi sono oggetto della esecuzione.

Se solo ad un coniuge è imputabile l'indebitamento si presentano due casi diversi:

1.mo caso .Il debito è stato contratto solo dal marito mentre il pignoramento è stato applicato sull’ l’intero immobile. Secondo l’orientamento prevalente nei tribunali questo pignoramento è corretto, ma il coniuge non debitore e non esecutato può intervenire in giudizio eccependo che il bene pignorato eccede il valore del 50% dell’intero patrimonio della comunione legale. In sostanza i creditori di un solo coniuge posso rivalersi solo sul 50% dell’intero patrimonio, ma possono pignorare l’intero immobile perché la comunione legale tra coniugi non è come una normale comproprietà in cui due comproprietari sono titolari della quota pari al 50% dell’immobile, ma è una comunione particolare si dice di tipo “germanico” che è senza quote. Cioè tutti e due i coniugi sono proprietari del tutto.

2.do caso: il pignoramento è stato fatto solo sulla quota di 1/2 nei confronti del coniuge che ha contratto il debito e solo quest’ultimo figura come esecutato. In questo caso deve essere verificato l’orientamento del tribunale di riferimento, ma la prevalente opinione è che questo pignoramento non è corretto e può essere fatta opposizione per far dichiarare la improcedibilità della esecuzione. Per i tribunali invece che seguono il vecchio orientamento il pignoramento va fatto per la quota di 1/2 se il debitore è solo uno dei coniugi e , ovviamente, per l’intero se sono debitori entrambi.

Qualunque sia l’orientamento del tribunale di riferimento il coniuge non esecutato ha diritto ad essere avvisato ai sensi dell’art. 599 c.p.c. della esecuzione e può chiedere che gli venga distribuito il 50% del ricavato della vendita. Se il pignoramento è fatto bene sarà molto difficile bloccare l’esecuzione immobiliare .

Infine occorre aggiungere che secondo la Cassazione (e questo orientamento è seguito da tutti i tribunali) il coniuge non esecutato può partecipare all’asta dell’immobile.

Per altre questioni immobiliari vedi link.



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