ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

Quali istituti giuridici legittimi adottare per proteggere il proprio patrimonio anche immobiliare ?

Diverse sono le possibilità in questo senso – dal fondo patrimoniale all’intestazione fiduciaria, dalle polizze vita ai vincoli di destinazione –, ma lo strumento che a noi pare in generale più funzionale ad assicurare un’adeguata protezione del patrimonio è sicuramente il trust.

IL TRUST è un istituto non disciplinato direttamente nell’ambito del diritto civile italiano ma che trova comunque piena legittimazione nella sua applicazione per effetto del recepimento della Convenzione dell’Aja del 1985.

Nell’ambito della normativa tributaria, invece, la Finanziaria 2007 ha inserito il trust fra i soggetti Ires disciplinati dall’art. 73 del Tuir; si sono poi susseguite numerose interpretazioni da parte dell’Agenzia delle entrate sulla tassazione del trust e dei beneficiari dello stesso.

Negli ultimi anni l’istituto ha conosciuto un sempre più crescente successo, legato al fatto che il trust rappresenta uno strumento particolarmente flessibile per segregare e gestire in maniera efficiente il patrimonio, consentendo di attribuirlo successivamente a coloro che vengono individuati come beneficiari sulla base di quelli che sono le loro attitudini e aspirazioni.

E’ poi uno strumento efficiente dal punto di vista della pianificazione del passaggio generazionale, così come si può prestare alla tutela di soggetti deboli o di interessi meritevoli: insomma, i possibili utilizzi sono molteplici e per questo il trust passi deve essere costruito “su misura” per soddisfare le esigenze di disponenti e beneficiari.

Vi è poi l’aspetto fiscale, in alcune fattispecie davvero interessante: pensiamo, ad esempio, alla disposizione in trust di una partecipazione ed al fatto che le distribuzioni di dividendi saranno tassate in modo modesto.

Quale che sia lo strumento di protezione del patrimonio prescelto, l’intervento deve essere però preventivo, ossia posto in essere in un momento in cui non vi sono “nubi” all’orizzonte e la situazione è (ancora) tranquilla.

Non vanno infatti trascurate le “minacce” che possono insidiare la tenuta dello strumento di protezione (e mettere nei guai cliente e consulente): ci si riferisce, in particolare, all’azione revocatoria e al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L’azione revocatoria consente al creditore di rendere inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore con i quali questi ha ridotto la garanzia rappresentata dal proprio patrimonio.

Se poi creditore è il Fisco, il D.Lgs. 74/2000 prevede il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte che, peraltro, può colpire anche il professionista che ha supportato il cliente nell’operazione che ha danneggiato l’Amministrazione finanziaria.

Il reato in esame è un reato di pericolo e l’Agenzia delle Entrate può “intervenire” anche se con l’atto dispositivo il debitore ha reso semplicemente più difficile il recupero dei crediti da parte della stessa.

Tutti gli strumenti di protezione dunque, nessuno escluso, per garantire una reale segregazione patrimoniale devono essere implementati in un momento di “serenità”. Quando i problemi si sono già manifestati, invece, la scelta più saggia per tutti è quella di “astenersi” da atti che potrebbero soltanto peggiorare la situazione.

Per info sulle cautele da adottare quando si compra un immobile vedi link di approfondimento.



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