ECONOMIA e FINANZA
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Quando recedere da un contratto concluso on line senza pagare la penale

27/08/10

Tempi e modalità per recedere da un contratto concluso on line con un Gestore Telefonico

Dopo la conclusione del contratto on line con l’Operatore Telefonico, l’utente ha un termine di tempo entro cui può recedere dal contratto senza pagare nessuna penale e con la restituzione di quanto anticipato.

Trova applicazione il Decreto Legislativo n. 206 del 2005 del Codice del Consumo che regolamenta il recesso per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali.
L’art.64 del Decreto dispone quanto segue:”il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi”
Aggiunge nel successivo secondo comma “Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.”

La norma pertanto fissa in 10 giorni, salvo un termine maggiore stabilito nel contratto, il limite entro cui il cliente può recedere dal contratto senza pagare nessuna penalità. La modalità di esercizio del recesso è la lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla Direzione commerciale dell’Operatore seguendo lo schema scaricabile qui.

Obblighi delle parti:
- l’utente deve restituire gli eventuali beni ricevuti (modem in noleggio, telefono) secondo le modalita’ previste dal contratto (il termine, in questi casi, non puo’ essere inferiore ai 10 giorni).
E’ essenziale, in questi casi, che il bene risulti integro, in “normale stato di conservazione”.
Le spese di restituzione sono a carico dell’utente.

-il gestore deve restituire tutte le somme eventualmente incassate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inerente il recesso.

Con l’esercizio del diritto di recesso il contratto perde efficacia legale.
L’Operatore che non disattiva tempestivamente il servizio, quindi, non puo’ addebitare alcun importo per le prestazioni eventualmente adempiute dalla data in cui questo e’ efficace.
In caso di violazione di questa disposizione il gestore e’ punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 12.000 ad euro 250.000.

La rescissione senza penali e’ inoltre sempre possibile qualora sussista l’oggettiva impossibilita’ di attivare il servizio.

CONTROVERSIE
Per eventuali controversie sui servizi di comunicazione elettronica, l’utente è obbligato a rivolgersi ai Corecom regionali per tentare una conciliazione.
Per approfondire l’argomento leggi qui

Alcuni consigliano di tutelarsi con il preventivo invio di una messa in mora dell’Operatore per impostare fin da subito la contestazione in modo formale, e poi ricorrere presso il giudice di pace qualora la conciliazione non si concludesse in modo positivo.

Fonti:
Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n.259
Decreto Legislativo – 06/09/2005 , n. 206
Delibera Agcom n. 664/06/CONS Allegato A



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