SOCIETA
Articolo

Responsabilita' sanitaria - medici e paramedici

08/03/14

La distinzione tra prestazioni di facile esecuzione e prestazioni inplicanti elevata complessità tecnica, non può valere come cirterio di distribuzione dell'onere probatorio, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado riferibile al sanitario.

24HAVVOCATI ON LINE
**************************
RESPONSABILITA' CIVILE - MEDICI E PARAMEDICI
****************************************
Il caso riguarda la richiesta di risarcimento danni proposta dai genitori di un bambino che aveva perso completamente il visus all'occhio destro e contratto una forte miopia al sinistro a causa di una fibroplasia retrolenticolare, asseritamente insorta per essere stato il bambino, nato prematuro, lasciato per quarantacinque giorni in incubatrice senza assistenza e senza il necessario controllo della concentrazione di ossigeno.
Respinta la domanda di risarcimento nei primi due gradi di giudizio, per non aver dimostrato con certezza assoluta l'esistenza del nesso causale tra l'attività del sanitario e la patologia insorta, i genitori ricorrono in Cassazione con il motivo principale di aver erroneamente loro addossato l'onere della prova del nesso di causalità.
La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, cassando la sentenza impugnata, ha ribadito alcuni importantissimi principi espressi in tema di contenuto e onere della prova nella responsabilità medica e di significato della nozione di «causa non imputabile» in ambito sanitario.
La pronuncia in esame afferma che in caso di prestazione professionale medica, resta a carico del medico l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da un evento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta, in particolare con la diligenza qualificata dalle conoscenze tecnico-scientifiche del momento.
Nel ribadire tale principio di diritto, i giudici di legittimità richiamano quanto statuito dalla Suprema Corte con due importanti pronunce del 2004 le quali, rileggendo la distinzione tra «interventi di facile e difficile esecuzione», aveva chiarito come sia il paziente a dover dimostrare il contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento (nesso causale), spettando al medico la prova di essere stato diligente e che quegli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Premesso quanto esposto sopra, la Cassazione tiene a fare delle precisazioni sulla distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ribadendo come tale distinzione non possa valere come criterio di distribuzione dell'onere probatorio, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado riferibile al sanitario. Il superamento della distinzione tra le due obbligazioni oltre che tra interventi di facile e difficile esecuzione, determina che il rischio terapeutico viene a rilevare sotto il profilo della diligenza e della colpa ai fini della prova liberatoria.
In effetti, in caso di intervento non particolarmente difficile il sanitario che voglia andare esente da responsabilità ha l'onere di dimostrare che la non riuscita dell'intervento non dipende da un difetto di diligenza. Se dovesse mancare un riscontro, l'esecuzione non diligente della prestazione si presume, a meno che non si fornisca la prova che l'esito negativo sia da attribuire ad un evento imprevisto e imprevedibile
24hAvvocati on line



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
24havvocati
Responsabile account:
Giuseppe Capone (Avvocato)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere