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Comunicato Stampa

RSPP modulo B: i chiarimenti del Ministero del Lavoro in merito ai tempi per l’aggiornamento obbligatorio

19/01/16

Il Ministero chiarisce l'impossibilità, da parte del RSPP, di svolgere le proprie funzioni senza aver completato l'aggiornamento previsto.

FotoPer ricevere chiarimenti in merito al riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi del RSPP come previsto dal punto 2.6 dell’Accordo Stato Regioni del 21/01/2006, la Regione Marche ha presentato istanza di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nello specifico la Regione vuole sapere se, “relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell’Accordo Stato Regioni del 21/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell’intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l’annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza.”

E’ necessario premettere che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 81/08 sancisce che il soggetto che intenda svolgere le funzioni di RSPP possegga un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
E’ composto da 3 moduli il percorso formativo necessario per ottenere l’attestato: il modulo A e C, costituiscono crediti formativi permanenti e non necessitano quindi di aggiornamento, e il modulo B riguardante i macrosettori Ateco e soggetto a rinnovo quinquennale.

La normativa vigente permette l’esonero dalla frequenza del modulo B per i soggetti che hanno un’esperienza lavorativa pregressa e che rispettano i criteri indicati nelle tabelle A4 e A5 dell’Accordo Stato Regioni del 21/01/2006.
Questo Accordo specifica inoltre che, per i soggetti esonerati, l’obbligo di aggiornamento decorre dal 14/02/2007 ed entro il primo anno dovrà essere svolto almeno il 20% delle ore di aggiornamento complessivo relativo al macrosettore di appartenenza. Il monte ore totale previsto per l’aggiornamento dovrà comunque essere completato entro il 14/02/2012.

L’interpello n° 15/2015 è stato pubblicato dal Ministero per rispondere alla Regione Marche, citando l’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 che stabilisce che “il RSPP che non adempia all’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”.

Il RSPP quindi, nonostante mantenga la propria funzione, non è in grado di esercitare i propri compiti fino al completamento dell’aggiornamento per il monte ore restante, in riferimento al quinquennio appena trascorso.



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