Separazione e Divorzio Consensuale; Separazione e Divorzio Giudiziale. Effetti sull' immobile abitato dalla coppia
La Separazione e Successivamente il Divorzio, oltre ad un fatto spiacevole che determina sofferenza implica anche risvolti di carattere patrimoniale che tenteremo di analizzare con questo articolo
Ai sensi dell’articolo 150 cc la separazione tra i coniugi può essere consensuale o giudiziale. La prima , più veloce ed economica puo’ essere portata avanti senza l’avvocato; si basa su un accordo e apposito ricorso al Tribunale competente. Nel ricorso vanno indicate le condizioni concordate da coniugi per separarsi (assegnazione della casa coniugale, affidamento , mantenimento e modalità di frequentazione dei figli, importo da versare al coniuge più debole etc..) Il ricorso sottoscritto dai coniugi viene depositato in Tribunale ove viene iscritto a ruolo.
IL ricorso ( che poi è una semplice istanza )viene inserito in un “fascicolo” ; valutato dal presidente del Tribunale verrà fissata circa dopo tre mesi l'udienza di comparizione . In quella sede per mera formalità verrà proposta ai coniugi la riconciliazione che nel 99% dei casi non viene accolta . Con ogni probabilità in quella sede insisteranno sulla volontà di procedere a separazione alle condizioni indicate nella domanda ( alias ricorso). Il Tribunale effettuto un controllo di legittimità degli accordi in particolare nel rispetto dei diritti dei figli emetterà la c.d. “ omologazione” conferendo piena efficacia agli accordi di separazione. Se gli accordi contenuti del ricorso invece configgono o sono in contrasto con gli interessi della prole il tribunale respingerà la omologazione. In tal caso bisognerà procedere ad un nuovo ricorso facendo tesoro dei consigli del Giudice.
Alternativa alla separazione consensuale è la separazione giudiziale che viene attivata quando i coniugi non riescono o non vogliono raggiungere un accordo condiviso ; i tempi di una separazione giudiziale sono decisamente piu’ lunghi e possono essere ulteriormente allungati da un eventuale appello o ricorso in Cassazione. Nella separazione giudiziale occorrerà affidarsi ad un legale per farsi rappresentare al fine di affrontare una vera e propria lite giudiziale. Il giudice esaminati i fatti, testi e documenti determina se richiesto a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. ( violenze domestiche, commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell'altro, vessazioni psicologiche, il rifiuto nell'esercitare l'atto sessuale, l'estrema gelosia, l'atteggiamento del coniuge più facoltoso che fa mancare all'altro i mezzi di sostentamento, ecc.). Il tribunale determina inoltre a quale dei coniugi sono affidati i figli ,il quantum, le modalità con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà sugli essi, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge a cui i figli non siano affidati ha comunque il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può sempre ricorrere al giudice, quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Il Giudice nel provvedimento disporrà a chi spetta l’ abitazione familiare ( in genere viene concessa al coniuge affidatario dei figli) . In merito al mantenimento del coniuge più debole, l'art. 156 del codice civile stabilisce che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, sempre che non abbia adeguati redditi propri.
Al contrario il coniuge “reo” del naufragio coniugale non ha diritto ad ottenere dal coniuge più forte economicamente quelle somme che gli consentirebbero di mantenere lo stesso tenore di vita che conduceva in costanza di matrimonio; ciò comunque non lede l’ eventuale diritto agli alimenti a cui ha sempre diritto il coniuge che versa in stato di bisogno, così come sancito dagli articoli 433 e seguenti del codice civile. La quota da versare al coniuge corretto ed economicamente piu’ debole sarà parametrato sia al reddito dichiarato fiscalmente dall’obbligato sia alle altre sostanze patrimoniali produttive o meno di reddito ( es. auto di lusso, case al mare o montagna, titoli tassati alla fonte con ritenuta secca etc.)
La legge (per coniugi separati o in corso di separazione la legge) rende agevole la possibilità della riconciliazione i in ogni tempo tal che , per far cessare gli effetti della sentenza di separazione, non necessita l'intervento del giudice bastando una semplice espressa dichiarazione o un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Trascorsi tre anni dall’avvenuta comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale è consentito procedere per ottenere il DIVORZIO. L’iter procedurale è simile a quello della separazione ed anche in questo caso l’ accordo o meno fra i soggetti interessati incide sui tempi della procedura.
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