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Sistema Prezzo – Valore

Dal 2006 è possibile chiedere il pagamento delle imposte di registro, calcolate sul valore catastale e non sul prezzo pattuito e indicato nell’atto di compravendita.

La norma denominata “prezzo – valore” permette, in definitiva, la tassazione sul trasferimento d’immobili sulla base del loro valore catastale.

Quando si applica il sistema PREZZO – VALORE
Per fruire di questa agevolazione, il bene immobile deve essere assoggettato a imposta di Registro (sono quindi escluse le vendite soggette a IVA) nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

Sono pertanto soggette al prezzo – valore anche le vendite effettuate da società, imprese o enti, purché siano nei confronti di persone fisiche e soggette a imposta di Registro, non IVA.

Gli immobili che possono beneficiare del sistema PREZZO – VALORE
Deve esclusivamente trattarsi d’immobili residenziali a uso abitativo e relative pertinenze (box, posto auto, cantine, etc).

Tale agevolazione vale anche per l’acquisto di abitazioni e relative pertinenze che non possono fruire delle agevolazioni cosiddette “prima casa”.

Pertanto, anche coloro che acquistano una seconda o terza casa, potranno pagare le imposte di registro calcolate sul valore catastale.

A titolo esemplificativo, non possono beneficiare del sistema prezzo valore gli acquisti di:


  • Terreni agricoli;

  • Terreni edificabili;

  • Terreni non agricoli e non edificabili;

  • Negozi e laboratori (categorie C/1 e C/3);

  • Uffici (categoria A/10);

  • Capannoni ed opifici (categorie D/1, D/8 e D/10);

  • Lastrici solari;

  • Fabbricati collabenti;

  • Fabbricati in corso di costruzione;



Ogni altro fabbricato comunque non censito in categoria A, eccetto l’A/10, o in categoria C/2, C/6 e C/7.



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