ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

231: niente di nuovo come già anticipato

11/10/13

Nessuna novità sul fronte 231, quindi, alla luce degli emendamenti approvati in sede referente e in questi giorni all'esame in aula alla Camera. Il testo dell'art. 9 del disegno di legge di conversione del Decreto Legge 93/2013 così come sottoposto alla discussione assembleare sopprime il comma 2, che novellava il decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il testo originario del decreto-legge era il seguente:

ARTICOLO 9.

(Frode informatica commessa con sostituzione d’identità digitale).
1. All’articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
« La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con sostituzione dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. »;
b) all’ultimo comma, dopo le parole « di cui al secondo » sono inserite le seguenti: « e terzo ».
2. All’articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole « e 635-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « , 635-quinquies e 640-ter, terzo comma, » e dopo le parole: « codice penale » sono aggiunte le seguenti: « nonché dei delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ».
3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30-ter, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
« 7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell’ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all’ente gestore richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l’identità delle medesime. »;
b) all’articolo 30-sexies, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
« 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2.».

Il testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni è il seguente:

ARTICOLO 9.
(Frode informatica commessa con sostituzione d’identità digitale).
1. Identico:
a) identico:
« La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.»;
b) al terzo comma, dopo le parole « di cui al secondo » sono inserite le seguenti: « e terzo ».
2. Soppresso.
3. Identico:
a) identica.
b) soppressa.

Certamente sono sempre possibili ulteriori modifiche in Aula; tuttavia i tempi sono davvero ristretti per la conversione in legge e riteniamo che il testo a questo punto rimarrà tale in uscita alla Camera e - se si vuole fare in tempo a convertire il decreto legge - pure tale al Senato.

Abbiamo già espresso la nostra opinione con riferimento ai delitti di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che sarebbero certamente meritevoli di inserimento nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01, ma che, allo stesso tempo, non devono essere introdotti per il tramite di un decreto legge che ha obiettivi ben diversi e finalità più delimitate.

Ci sentiamo di dire che anche la soppressione dell'intero comma è in fin dei conti benvenuta: l'introduzione dell'art. 640-ter, terzo comma e del delitto di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nel catalogo dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 avrebbe certamente maggiore logica sistematica con riferimento agli obiettivi propri dell'art. 9, argomentati nella relazione al testo di legge, ma andrebbe comunque ad essere di rilievo non tanto per imprese che svolgono attività di business in maniera lecita, bensì per imprese criminali che fondamentalmente fanno business da ladri e truffatori, se si vuole davvero identificare l'interesse o vantaggio nelle occasioni di reato suddette e fuori dall'ipotesi di concorso nel reato.

Sarebbe meritevole di approfondimento l'applicabilità del dolo eventuale alla condotta di cui all'art. 55, comma 9, del D. Lgs 231/07, se non altro per applicazione sistematica del dolo eventuale ai reati di riciclaggio: in tal caso qualche spazio di interesse per le imprese "lecite" ci sarebbe, per esempio per reati agevolati da gravi e negligenti omissioni nelle misure di controllo interno, per esempio nell'assenza sistematica di procedure di identificazione dei fenomeni fraudolenti nella vendita on line, con piena accettazione del rischio di truffa a danno dei possessori di carta di credito, ignari dell'indebito utilizzo della propria carta di credito.

Infatti, l'art. 640-ter come probabilmente sarà novellato dalla legge di conversione è il seguente:

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 ) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo o un'altra circostanza aggravante.

Sempre a titolo informativo, l'art. 55, comma 9, del D. Lgs 231/07 è il seguente:

9. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

***

Per chi ama leggere di notte i lavori parlamentari, ecco l'estratto del resoconto della discussione degli emendamenti in Commissione referente:

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Colletti 9.5, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Colletti 9.6 e sugli emendamenti Taranto 9.7 e Cozzolino 9.4. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 9.500 dei relatori e dell'articolo aggiuntivo 9.0100 dei relatori.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Colletti 9.5.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 9.6 e, quindi, lo ritira.

Le Commissioni approvano l'emendamento 9.500 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che l'emendamento Taranto 9.7 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.500 dei relatori.

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il proprio emendamento 9.4, che da attuazione ad una condizione contenuta nel parere espresso dal Comitato per la legislazione.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, dopo un ulteriore approfondimento esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 9.4.

Il sottosegretario Sesa AMICI, dopo un ulteriore approfondimento esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 9.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cozzolino 9.4.


Gli emendamenti infine approvati sono i seguenti:

Al comma 1, lettera a) capoverso, sostituire la parola: sostituzione con la seguente parola: furto o indebito utilizzo.
9. 5. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Sopprimere il comma 2.
9. 500. I Relatori.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
9. 4. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.v

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