AZIENDALI
Articolo

Accesso alla professione di agente e rappresentante di commercio

29/10/10

Le disposizioni che disciplinano l'accesso alla professione di agente e rappresentante di commercio, sono contenute nel recente Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 pubblicato sul S.O. n.75 alla G.U. n.94 del 23 aprile 2010, che ha recepito la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno e nella Legge n. 204 del 3 maggio 1985.

Le disposizioni che disciplinano l'accesso alla professione di agente e rappresentante di commercio, sono contenute nel recente Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 pubblicato sul S.O. n.75 alla G.U. n.94 del 23 aprile 2010, che ha recepito la Direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno e nella Legge n. 204 del 3 maggio 1985.
Il Decreto Legislativo sopra richiamato, in vigore dall’8 maggio 2010, ha soppresso il Ruolo Agenti previsto dalla L. 204/85, mantenendo comunque l'obbligo di possedere i requisiti professionali previsti dalla legge per esercitare l'attività ed eliminando, nel contempo, alcuni requisiti di accesso alla professione di agente di commercio.



* Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010
* Circolare esplicativa del Ministero per lo Sviluppo Economico sul D.Lgs. n.59.



In base a queste nuove norme, per poter svolgere l'attività di agente di commercio è necessario il possesso dei seguenti requisiti soggettivi, professionali e morali:



1) Non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

2) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali e giuridiche;



In alternativa a quanto previsto dal punto 2:



- aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un’impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta anche se non continuamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;



oppure



- aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni;

Il Decreto Legislativo n.59 prevede che l'effettivo possesso dei requisiti sopra indicati, sia verificato dalle Camere di Commercio, che disporranno l'iscrizione dei dati relativi ai soggetti abilitati nel Registro delle Imprese e nel repertorio delle notizie economiche o amministrative (REA) con l'assegnazione della specifica qualifica prevista dalla relativa normativa.

Quando entreranno a regime le nuove regole, tutte le persone che intendono svolgere l'attività di agente di commercio, dovranno presentare alla CCIAA competente, una Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’ (SCIA) corredata dalle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti professionali e morali richiesti dalla legge. L'Ufficio Camerale competente effettuate le debite verifiche e previa comunicazione di inizio attività (CIA), iscriverà i soggetti richiedenti nel Registro delle Imprese e nel REA.

Il recepimento di queste nuove regole inizialmente potrebbe essere differente tra le varie Camere di Commercio provinciali quindi invitiamo tutti coloro che intendono iniziare l’attività di agente e rappresentante di commercio, o vogliono avere chiarimenti sulla materia, a contattare gli operatori delle CCIAA interessate.



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
MAQARC
Responsabile account:
Mario Rossi (Addetto stampa)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere