AZIENDALI
Comunicato Stampa

Bonus Formazione 4.0 Potenziato

Requisiti e modalità per fruire delle maggiorazioni del decreto Aiuti

FotoIl Decreto Aiuti entrato in vigore il 18 maggio 2022 sembrava aver dato nuovo impulso al Credito d’Imposta Formazione 4.0, misura istituita in origine dalla Legge di Bilancio 2018 e prorogata, con modifiche, di anno in anno sino a tutto il 2022, ultimo periodo per poter usufruire di questa interessante iniziativa destinata a sostenere e incoraggiare le imprese a investire nella formazione per “rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese”.
Per i progetti formativi erogati a partire dal 18 maggio 2022 sono state infatti maggiorate le percentuali da applicare al costo del personale formato nelle tecnologie abilitanti 4.0 per le PMI, mentre rimangono invariate quelle per le grandi imprese, in presenza di nuove condizioni da applicare alla formazione erogata.
La prima condizione è relativa ai soggetti erogatori della formazione che devono essere necessariamente soggetti qualificati esterni alle imprese, mentre la seconda riguarda i requisiti di verifica delle competenze acquisite o consolidate al termine dell’attività formativa.
Il Decreto Aiuti ha però anche previsto che per i progetti formativi che non rispettino le condizioni per la maggiorazione, le imprese dovranno applicare nuove percentuali inferiori rispetto alle precedenti del 10% per le piccole e del 5% per le medie imprese.
Da quando sono operative le nuove aliquote

La maggiorazione delle aliquote si applica ai progetti di formazione intrapresi dopo l’entrata in vigore del decreto legge, quindi a partire dal 18 maggio 2022.

A chi è rivolto il Bonus Formazione 4.0 Potenziato

L’attività formativa deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali:
- vendita e marketing;
- informatica e tecniche;
- tecnologie di produzione
Il bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come cambiano le aliquote
Ai fini del calcolo del Credito d’Imposta Formazione 4.0 spettante per il 2022 ci troviamo pertanto nella seguente situazione in relazione alle percentuali da applicare:
Per progetti formativi erogati dall’01/01/2022 al 17/05/2022:
• 50% delle spese ammissibili per micro e piccole imprese (con un massimale di € 300.000);
• 40% delle spese ammissibili per medie imprese (con un massimale di € 250.000);

Per progetti formativi erogati dal 18/05/2022 al 31/12/2022:
• 40% delle spese ammissibili per micro e piccole imprese (con un massimale di € 300.000);
• 35% delle spese ammissibili per medie imprese (con un massimale di € 250.000);
Diversa è invece la situazione delle grandi imprese che non sono state coinvolte dalle modificazioni introdotte dal Decreto Aiuti e per le quali permane la percentuale originaria pari al 30%
Condizioni per beneficiare del Bonus Formazione 4.0 Potenziato
Per quanto riguarda invece le condizioni per beneficiare del bonus potenziato, il decreto specifica che la maggiorazione è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.
Si tratta in particolare:
- dei soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;
- delle Università pubbliche o private o strutture a esse collegate;
- dei soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12/01/2001;
- degli Istituti tecnici superiori;
- degli European Digital Innovation Hubs, selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/694.
Il decreto, inoltre, puntualizza che per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative:
- dovranno avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore;
- potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità e-learning, subordinatamente alla predisposizione di specifiche modalità per il controllo dell’effettiva e continuativa partecipazione del personale dipendente alle attività medesime e per la verifica dei risultati raggiunti.
Accertamento competenze
Il Decreto, inoltre, richiede, ai fini dell’applicazione della maggiorazione, l’accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.
Dovrà quindi essere previsto:
1. un accertamento iniziale del livello di competenze, di base e specifiche, di ciascun singolo dipendente attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato;

2. un accertamento finale del livello di competenze raggiunte dal dipendente. Solo al superamento di tale test finale e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato, potrà essere applicata la maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta.
Corsi erogati della Formazione 4.0

I corsi su cui verte la Credito d’Imposta Formazione 4.0 sono:
• Cyber Security
• Big data e analisi dei dati
• Cloud e fog computing
• Sistemi cyber-fisici
• Internet delle cose e delle macchine
• Interfaccia uomo macchina
• Integrazione digitale dei processi aziendali

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Conclusioni
• Il bonus potenziato spetta per le spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022
• La maggiorazione della misura del credito d’imposta è applicabile solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa
• Le attività formative devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore
• L’applicazione della maggiorazione è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Qualifica Group Srl
Responsabile account:
Enrico Ferrante (CEO)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere