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Il giudice non è vincolato alle conclusioni della perizia

24/05/21

Il Giudice, in ossequio al principio di ‘Iudex peritus peritorum‘ (‘Il giudice è il perito dei periti’), non è vincolato alle risultanze e conclusioni della perizia potendo, ai fini della decisione, discostarsi o finanche disattenderle del tutto, avendo, in questo caso, l’unico obbligo di dare un’adeguata motivazione della sua scelta (cfr. Cass. civ. n. 23592/2010; Cass. civ. n. 13530/2009; Cass. civ. n. 11440/1997; Cass. civ. n. 17757/2014).

FotoIl Giudice, in ossequio al principio di ‘Iudex peritus peritorum‘ (‘Il giudice è il perito dei periti’), non è vincolato alle risultanze e conclusioni della perizia potendo, ai fini della decisione, discostarsi o finanche disattenderle del tutto, avendo, in questo caso, l’unico obbligo di dare un’adeguata motivazione della sua scelta (cfr. Cass. civ. n. 23592/2010; Cass. civ. n. 13530/2009; Cass. civ. n. 11440/1997; Cass. civ. n. 17757/2014).

Il giudice, inoltre, può aderire alle conclusioni cui è giunto un consulente di parte: “Le eventuali relazioni del consulente tecnico di parte, presentate a confutazione dell’accertamento tecnico di ufficio…possono essere utilizzate dal giudice per ricavarne elementi di giudizio ed anche per formare il proprio convincimento, qualora le ritenga fondate” (Cass. civ. n. 724/1973).

“...le risultanze di una consulenza tecnica di parte, in quanto consacrate in un documento introdotto nel processo e nel quale il c.t.p. ha espresso le sue valutazioni tecniche e, dunque, ha fornito la rappresentazione di fatti tecnici, possono essere apprezzate dal giudice di merito ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. Ne segue che, qualora il giudice di merito le abbia apprezzate e le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti con cui il giudice ha espresso direttamente il suo convincimento…” (Cass. civ. n. 18303/2015).

Stefano Ligorio.



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