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Il reato di caporalato (art. 603 bis c.p.)

20/05/21

(brevi note su legge e diritto) – Il reato di caporalato (art. 603 bis c.p.) è integrato anche con la sola -reiterata- insufficiente retribuzione del lavoratore. La Cassazione pen. n. 6905/2021, in tema di reato di ‘caporalato’ (art. 603 bis c.p.), ha precisato che per ritenerlo integrato è sufficiente la sussistenza di una sola delle condizioni indicate nel co. 2 dell’art. 603 bis c.p.: “…essendo sufficiente, ai fini della integrazione del reato contestato, la sussistenza di uno soltanto degli indici contemplati dall’art. 603-bis cod. pen., che sono previsti chiaramente, in base alla lettera della legge, come alternativi”,

FotoLa Cassazione pen. n. 6905/2021, in tema di reato di ‘caporalato’ (art. 603 bis c.p.), ha precisato che per ritenerlo integrato è sufficiente la sussistenza di una sola delle condizioni indicate nel co. 2 dell’art. 603 bis c.p.: “…essendo sufficiente, ai fini della integrazione del reato contestato, la sussistenza di uno soltanto degli indici contemplati dall’art. 603-bis cod. pen., che sono previsti chiaramente, in base alla lettera della legge, come alternativi”,

per cui, per integrare il reato di caporalato -di cui all’art. 603 bis c.p.- è sufficiente anche solo pagare -reiteratamente- meno il lavoratore, o anche solo violare -reiteratamente- una delle altre condizioni, nel co. 2 dell’art. 603 bis c.p, contemplate.

Testo del comma 2 dell’art. 603 bis c.p.: “Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”.

Stefano Ligorio.



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