Compra vendita immobiliare, imbrogli, truffe, a cosa prestare attenzione: l'abitabilità
Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza 31 maggio 2010, n.13231 Vendita - Beni immobili - Vendita di bene immobile destinato ad abitazione - Licenza di abitabilità - Obbligo del venditore - Mancata consegna - conseguenze
Il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione ha l'obbligo di dotare tale bene della licenza di abitabilità, senza la quale
esso non acquista la normale attitudine a realizzare la sua funzione economico-sociale; la mancata consegna della medesima
implica un inadempimento che, sebbene non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto, può comunque
essere fonte di un danno risarcibile configurabile anche nel solo fatto di aver ricevuto un bene che presenta problemi di
commerciabilità.
Nota
In argomento, negli stessi termini, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 19 luglio 1999, n. 7681, Cassazione civile, Sez. II,
sentenza 3 luglio 2000, n. 8880 e Cassazione civile, Sez. II, sentenza 20 aprile 2006, n. 9253. Più di recente, citata anche nella
pronuncia in esame, vedi Cassazione civile, Sez. II, sentenza 15 febbraio 2008, n. 3851, secondo cui, in tema di compravendita
immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità, non determina, in via automatica, la risoluzione del
contratto per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione
al godimento ed alla commerciabilità del bene.
Per altre precauzioni preventive nel'acquisto casa, vedi link.
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