Compravendita Immobiliare . Cosa sapere in tema di agevolazioni fiscali se si vuole acquistare un terreno per costruire
Fuori dal piano particolareggiato non regge alcun regime agevolato
La sentenza 5824/2012, della Corte di cassazione, scaturisce da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente per il recupero di imposte di registro e ipocatastali, a causa del disconoscimento dei presupposti di base del regime agevolato fruito in seguito a un atto di trasferimento immobiliare. L’agevolazione in questione prevedeva l’imposta di registro all’1% e le ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell'area avvenisse entro cinque anni dal trasferimento.
Si riporta l'estratto letterale della sentenza per quanto qui di interesse
Infatti, la disposizione agevolativa richiamata, già abrogata all’epoca del rogito dall’articolo 36 del decreto legge 223/2006, è rimasta vigente solo per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Al riguardo i giudici hanno argomentato alla luce dell’impossibilità di estendere, in via interpretativa, l’agevolazione vigente al trasferimento immobiliare oggetto di causa.
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