Compravendita immobiliare. Cose da sapere : compresenza dei coniugi in "comunione" dei beni nella compravendita immobiliare
Coniugi in regime di comunione legale dei beni. Per la compravendita di una casa, la costituzione di uno solo dei due produce comunque l’acquisto congiunto?
Il regime patrimoniale ordinario della famiglia, in mancanza di diversa convenzione (ad esempio, separazione dei beni), è costituito dalla comunione dei beni, nella quale confluiscono gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali e quelli che la normativa civilistica prevede che restino personali del coniuge (ad esempio, i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario).
L’acquisto effettuato da un solo coniuge in costanza del regime di comunione dei beni riversa, ope legis e in ragione della metà, i propri effetti giuridici anche a favore dell’altro coniuge.
Analogamente, per gli acquisti rientranti nella ordinaria amministrazione, si verifica l’acquisto congiunto del bene anche qualora nell’atto di compravendita si sia costituito uno solo dei due coniugi in regime di comunione di beni.
La costituzione di uno solo dei due coniugi in regime patrimoniale di comunione in un atto di compravendita produce in ambito fiscale effetti diversi rispetto a quelli che si producono in ambito civile. Ai fini civilistici, non è necessario che entrambi i coniugi intervengano nell’atto di trasferimento della casa di abitazione per acquisirne la comproprietà, in quanto il coacquisto si realizza automaticamente ex lege. Ai fini fiscali, invece, per ottenere l’agevolazione “prima casa” sull’intero immobile, è necessario che entrambi i coniugi rendano le dichiarazioni previste alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico del Registro (Dpr n. 131/1986).
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