ECONOMIA e FINANZA
Articolo

Compravendita immobiliare, imbrogli, truffe; difetti di costruzione

In tema di "difetto di costruzione" di cui all’art. 1669 cc. commentiamo brevemente il contenuto della sentenza della Cass. Civ., Sez. II, n. 20307 del 4 ottobre 2011

Il difetto di costruzione che, a norma dell’art. 1669 c.c., legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a una insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa, bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, incide negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo.

La pronunzia torna sul concetto di "difetti di costruzione" di cui all'art. 1669 cod.civ., norma dettata in tema di appalto, ma la cui portata è spesso evocata anche in materia di vendita immobiliare e di responsabilità per illecito extracontrattuale. Non si tratta semplicemente di vizi nelle parti strutturali, ma anche di difettosità che incidano sulle parti che hanno a che fare con l'attitudine del bene a durare nel tempo

Altre info rilevanti sulle tematiche di prevenzione quando si acquista casa : vedi link approfondimento.



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Ennio Alessandro Rossi
Responsabile account:
Ennio Alessandro Rossi (Responsabile di se stesso)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere