Compravendita immobiliare. iscrizione ipotecaria taciuta.sent. 19095/2011 Responsabilita' dell'agente immobiliare, mediatore
Stipulazione del preliminare - Vendita avvenuta con la mediazione di un'agenzia immobiliare - Esistenza sull'immobile di una ipoteca giudiziale - Responsabilità del mediatore - Obbligo di corretta informazione - Criterio della media diligenza professionale - Applicazione - Fondatezza Corte di Cassazione, Sezione 2 civile , Sentenza 19 settembre 2011, n. 19095 Archivia
In tema di mediazione immobiliare, durante lo svolgimento della mediazione l'agente deve muoversi seguendo l'ordinaria diligenza richiesta al professionista, a pena di una condanna per truffa e anche di dover risarcire la parte lesa. Se è vero, infatti, che il mediatore non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico-giuridica, come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali e ipotecarie, tuttavia è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, e ciò comprende, in positivo, l'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e, in negativo, il divieto di fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato. (Nel caso di specie, una agenzia locale aveva fatto sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto di un fondo rustico - con relativo anticipo e pagamento della commissione - senza però aver informato l'acquirente che sull'immobile gravava un'ipoteca giudiziale).
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere