Compravendita Immobiliare; la cassazione sanziona il Notaio
Corte di Cassazione - Sentenza 21 dicembre 2011, n. 28023 Professionisti - Notaio - Frettolosità nella redazione degli atti - Sanzione disciplinare - Sussiste
Con pronunzia del 25.6.20C9, la Commissione Regionale di disciplina del notariato per i distretti Marche ed Umbria, applicava al notaio V. B., con sede in Ancona, la sanzione pecuniaria di C. 10.000,00, avendo accertato l'illecito disciplinare di cui all'art. 47, c. 2, del codice deontologico per aver violato il principio della personalità e di qualità della prestazione, come desumibile dall'eccessivo numero di atti redatti dal 17 dicembre 2007 al 28 dicembre dello stesse anno, dal che se ne deduceva la violazione del principio di personalità della prestazione, nonché della qualità della stessa, poiché il numero degli atti redatti era sintomatico di una frettolosa ed inadeguata indagine della volontà delle parti e di una frettolosa lettura degli atti.
La corte di appello di Ancona, adita dal notaio, con sentenza depositata il 29.5.2010, revocava il provvedimento disciplinare. La corte di merito, soffermandosi sulla necessità di una prova specifica circa la frettolisità di redazione, riteneva che la struttura materiale dell'atto non deve essere praticata mediante impiego di energia manuale del notaio, bastando la sua direzione e che non era dimostrato nella fattispecie che la lettura degli atti fosse stata frettolosa ed inadeguata.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consiglio distrettuale notarile di Ancona.
Resiste con controricorso il notaio B. V., che ha anche presentato memoria.
Il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1.1.Con il primo motivo di ricorso il Consiglio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli 42 dei principi di deontologia professionale.
1.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione ed erronea applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza , non potendo ritenersi con la Corte di appello che la lettura fosse scarsamente importante per alcune categorie di atti, mentre correttamente la commissione disciplinare aveva osservato che l'agevole comprensibilità degli atti fosse incompatibile con i tempi di redazione.
2.1. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Essi vanno accolti per quanto di ragione. Il ricorrente sostanzialmente lamenta la violazione degli 42 del codice deontologico, atteso che la certe di appello, soffermandosi sulla necessità di una prova specifica circa la frettolosità di redazione, ha ritenuto la lettura e la contestuale indagine sulla volontà delle parti non fossero più al passo con i tempi, sicché ha deciso per l'irrilevanza della tempistica di redazione, che emergeva dagli
atti e nel pieno contrasto con la normativa professionale applicabile alla categoria.
2.2.Osserva preliminarmente questa Corte che l'attività professionale del notaio è contrassegnata da un'assoluta personalità ed indelegabilità delle proprie funzioni, come rilevasi da una serie di norme.
L'art 51, n. 8 l. n. 89/1913 e 67 r.d. n. 1326/1914. Tali norme ribadiscono che spetta al notaio, dopo aver dato lettura dell'atto, chiedere alle parti se quanto trascritto sia conferme alle loro volontà.
3.1. L'attività del notaio è dunque contrassegnata dalla personalità e dalia qualità della prestazione nelle varie fasi in cui si articola, non necessariamente tutte contestuali, ma funzionalmente collegate, che trovano la loro sintesi nella lettura dell'atto che deve essere effettuata personalmente dal notaio, con le modalità dette (42 Cod. deontologico).
Tale è l'importanza della lettura dell'atto che l'art. 49 dei principi deontologici prevede che sugli atti a raccolta pubblica o autenticata, deve essere indicata l'ora della sottoscrizione.
3.2. Dal complesso delle norme riscontrate emerge dunque che la frettolosità è incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibile presuntivamente allorquando il tempo dedicato alla formazione dell'atto non sia sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo caso è onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni.
4.1. La corte di merito non si è attenuta a tali principi, giacché se è vero che la normativa vigente non prescrive una contestualità o sequenzialità diretta tra le fasi di indagine della volontà delle parti, di redazione dell'atto, e di lettura dello stesso, cosicché tali fasi possono dispiegarsi anche in modo intermittente, con intervalli tra una fase ed un'altra, anche per la riflessione delle parti,tuttavia la sequenza dei tempi deve essere tale da consentire la personale e completa esecuzione di tutte le operazioni da parte del notaio. Né il supporto organizzativo di studio dei notaio, per quanto efficiente, può valere ad esentare il notaio dai suoi doveri di diligenza ed accuratezza della prestazione, ad altri non delegabili.
5. Alla luce di tali principi , disattesi dalla sentenza impugnata, dovrà essere esaminata l'attività svolta dal notaio, cui era stato imputato di aver ricevuto negli ultimi giorni del mese di dicembre un numero particolarmente elevato di atti ( in totale 120 e precisamente diciotto il 17 dicembre, 13 il 18 dicembre, 12 il 19 dicembre, ventitré il 20 dicembre, 19 il 21 dicembre, 13 il ventisette dicembre,18 il 28 dicembre, e quattro il 31 dicembre), che per gli orari di sottoscrizione, anche in relazione ai diversi luoghi nei quali sono stati stipulati, risultano di difficile compatibilità con il principio della personalità e qualità della prestazione.
Ne consegue che il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione, va cassata l’impugnata sentenza in relazione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Ancona, in diversa composizione.
Per le ragioni addotte la Corte ha accolto il ricorso nei termini di cui in motivazione.
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