ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita immobiliare: mancata comunicazione dell'iscrizione ipotecaria. Conseguenze

Prima di agire all'iscrizione ipotecaria , Equitalia deve provvedere ad avvisare il debitore tramite regolare notifica. Non è stato sempre così

Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106/2011, l'Esatri poteva iscrivere l'ipoteca sull' immobile del contribuente, senza mandare lui alcun avviso, cosicchè il contribuente ne veniva a conoscenza in modo del tutto casuale. Le norme previgenti non prevedevano, infatti, l'obbligo di comunicare l'iscrizione ipotecaria.

Parte degli organi giurisdizionali aditi si orientatarono nel senso tal modus operandi fosse illegittimo in quanto violava gli obblighi di pubblicità e trasparenza che gravano sull'Amministrazione.

In particolare ha fatto riferimento all'articolo 6 della Legge n. 212/2000, secondo cui l'amministrazione finanziaria (e quindi anche il concessionario, in forza dell'estensione a detto soggetto operata dall'articolo 17 della stessa Legge) deve assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati (Commissione tributaria provinciale di Cosenza, sentenza n. 138/01/09 del 14/01/2009).

A ciò si aggiunga che l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 546/92 stabilisce che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato e che l’articolo 19 dello stesso Decreto Legislativo indica, tra gli atti impugnabili, anche "l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del DPR 29.09.1973 n.602, e successive modificazioni" (articolo 19, lettera e-bis).

Queste norme confermano che il provvedimento di iscrizione ipotecaria deve essere necessariamente comunicato al debitore.

Se così non fosse, sarebbe leso il diritto di difesa dell'interessato, il quale potrebbe non venire mai a sapere di una iscrizione ipotecaria su un suo bene e, conseguentemente non potrebbe impugnarlo.

Ammessa dunque la necessità della comunicazione, qual è il termine entro cui l'Agente della riscossione deve provvedere in tal senso?

In mancanza di una norma espressa, devono applicarsi i principi generali, ed in particolare quelli di cui alla Legge 241/90, che prevede, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, il termine di novanta giorni dall'inizio degli stessi.

Nel caso dell'iscrizione ipotecaria, per la decorrenza dei novanta giorni, può farsi riferimento alla data dell'iscrizione stessa.

La questione comunque è superata per le iscrizioni successive al 13 luglio 2011, per le quali sussiste oggi l'obbligo di preventiva comunicazione in forza della Legge n. 106/2011, come sopra illustrato; resta invece aperta per le iscrizioni di data anteriore.

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