Compravendita immobiliare responsabilità dell'acquirente per occultamento del prezzo reale
(cfr circolare n. 8 /2009). EX art. 60-bis comma 3 bis dpr 633.72
Responsabilità solidale degli acquirenti di immobili
In caso di differenza tra l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di vendita di un immobile e quello presente in fattura, quali responsabilità gravano sul venditore?
Se l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.
Il cessionario che non agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni, può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipula dell’atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all’ufficio competente copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione (articolo 60-bis, comma 3-bis, Dpr n. 633/1972).
La disposizione richiamata stabilisce, dunque, che il cedente e l’acquirente sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto, nonché della relativa sanzione (cfr circolare n. 8 /2009).
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