Compravendita Immobiliare. Rilevante facilitazione per l'acquirente, poco utilizzata, poco conosciuta al grande pubblico.
L’articolo 16 bis, Tuir 917/86, introdotto dall’articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011, prevede l’applicazione del 36% anche in favore degli acquirenti dei fabbricati ristrutturati da imprese.
In particolare è previsto che la detrazione del 36% si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
In sostanza, il beneficio non compete all’impresa, ma al futuro acquirente dell’immobile ristrutturato. Ai fini dell’applicazione della detrazione, i lavori di ristrutturazione, prima della cessione, devono essere ultimati pena l’inapplicabilità della detrazione medesima. Perranto l'agevolazione non è applicabile la detrazione alla cessione dei fabbricati in corso di ristrutturazione.
Vedi link di approfondimento per assistnza preventiva acquirenti immobili.
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