Compravendita immobiliare. Validità di acquisto "proveniente da usucapione " non accertata giudizialmente
Commento alla sentenza 2485 del 2007 emanata dalla Corte di Cassazione
Validità degli acquisti con “ provenienza usucapione” non accertata giudizialmente.
Con la sentenza n. 2485 del 2007, inedita, la Suprema Corte – che cassa con rinvio ai giudici di merito per la prosecuzione del giudizio interviene nuovamente, a distanza di anni,sul tema della circolazione dei beni di cui la parte alienante dichiara di aver acquistato la proprietà per usucapione non accertata giudizialmente.
La Suprema Corte ribadendo l’intrasferibilità del possesso “ad usucapionem” (come statuito nella sentenza 12 novembre 1996, n. 9884), afferma invece che un contratto di compravendita possa validamente trasferire un bene di cui l’alienante si dichiara proprietario in forza dell’intervenuta usucapione.
I giudici ritengono, infatti, che se così non fosse si verifiche-rebbe la “strana situazione” per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario, ma non potrebbe disporre validamente del bene fino a quando il suo acquisto non fosse accertato giudizialmente.
Nella seconda parte della sentenza, La S.C. esclude che vi sia la responsabilità del notaio che non abbia adeguatamente informato l'acquirente che l'acquisto poteva essere a rischio, qualora nell'atto sia stata espressamente inserita una clausola dalla quale possa desumersi che l'acquirente era comunque consapevole di tale “rischio”
(Massima)
Non è nullo il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorchè l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario
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