SOCIETA
Articolo

Confusione e arbitrarietà dei Comuni sulla propria compartecipazione alla quota sociale per le rette dei pazienti ricoverati nelle cliniche RSSA

05/10/20

Oggi voglio argomentare su una annosa questione che interessa numerose famiglie in tutta Italia, le quali, per vari motivi, ritrovandosi un proprio caro ricoverato in una clinica RSSA, assai di frequente, rispetto alla retta mensile da pagare (alla RSSA), incontrano un rifiuto, da parte del loro Comune di appartenenza, nei riguardi della compartecipazione alla quota sociale, la quale, ove vi siano i requisiti ISEE, per legge, invece, spetterebbe loro.

FotoOggi voglio argomentare su una annosa questione che interessa numerose famiglie in tutta Italia, le quali, per vari motivi, ritrovandosi un proprio caro ricoverato in una clinica RSSA, assai di frequente, rispetto alla retta mensile da pagare (alla RSSA), incontrano un rifiuto, da parte del loro Comune di appartenenza, nei riguardi della compartecipazione alla quota sociale, la quale, ove vi siano i requisiti ISEE, per legge, invece, spetterebbe loro.

Insomma, frequentemente queste famiglie vengono -pur avendone i requisiti ISEE- costrette a pagare per intero la quota sociale (ovvero, il 50% dell’intera retta mensile delle RSSA, in quanto l’altro 50% -quota assistenziale- viene pagata dalla ASL di appartenenza), quando la legge, su precisi requisiti ISEE, dispone, invece, diversamente.

Difatti, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recita:

“…Art. 6 Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria.

1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età, l’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3..3. per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettere b) ed c), non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto…Allegato 2 Componente aggiuntiva: (articolo 6, comma 3, lett. b)…

1. Ai fini del computo dell’ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio è calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità seguenti…”.

Orbene, il summenzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ha previsto che, in caso di paziente con handicap fisico e/o mentale grave o di paziente ultrasessantacinquenne non autosufficiente (ovvero, in riferimento al paziente che ha una invalidità grave di cui all’art.3, comma 3, della legge 104/92), sia il solo ISEE “socio-sanitario, residenze, nucleo ristretto”, dell’assistito, “con la ivi già compresa componente aggiuntiva dei figli non conviventi”, a concorrere al calcolo della compartecipazione fra Comune ed utente della retta sociale (o alberghiera), e di conseguenza tutte le regioni e tutti i comuni italiani, nelle loro delibere in materia, a tal direttiva fanno riferimento ed esse applicano e/o ‘dovrebbero’ sempre applicare.

A tal proposito, e a titolo di mero esempio, il Regolamento Regionale della Puglia (mia regione di appartenenza) 18 aprile 2012, n. 7 “Modifiche urgenti al Reg. Reg. n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.” 1. Il comma 4, dell’art. 6, del reg. reg. 4/2007 e succ. mod., recita:

“Articolo 6: 1. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell’Ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all’art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione e tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione. a tal fine si considera l’ISEE estratto del destinatario della prestazione o dell’intervento” (Nel precedente comma 4 dell’art. 6 vi era la dicitura “qualora più favorevole”, ora abrogata).

Il paziente, ultrasentacinquenne e con handicap grave di tipo psichico deve richiedere (ai fini della compartecipazione da parte del Comune per la retta mensile alla RSSA), unicamente, l’ISEE “socio-sanitario, residenze, nucleo ristretto, con componente aggiuntiva dei figli non conviventi”.

Ora il R.R. n. 4/2007, Legge Regionale Puglia 10 luglio 2006, n. 19 – ‘Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia’, e succ. mod., recita a riguardo:

“Articolo 6: (Criteri per la compartecipazione alla spesa per il servizio)…6. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede individuando:

a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia viene individuata in un valore dell’ISEE minimo regionale uguale a € 7.500,00, che l’ambito territoriale, con proprio atto, può variare, fatta eccezione per i servizi residenziali e semiresidenziali, anche in relazione alle differenti modalità di calcolo del reddito presunto;

b) la soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dal soggetto gestore è fissata in € 30.000,00… c) l’ambito territoriale…specifica le quote di compartecipazione degli utenti ricadenti nelle fasce ISEE comprese entro i limiti sopra individuati…

Per qualsiasi valore ISEE compreso tra le soglie determinate ai sensi dei precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria situazione economica…”.

Ora a fronte di quanto sin qui esposto, si può affermare che vi è costante violazione di legge, e di regolamenti regionali e comunali, da parte dei preposti uffici territoriali, nelle circostanze in cui dispongono -arbitrariamente- che il pagamento della quota sociale (della retta mensile della RSSA) sia interamente a carico del paziente, pur avendo questi una attestazione ISEE “socio-sanitario, residenze, nucleo ristretto con componente aggiuntiva dei figli non conviventi” rientrante, invece, nei limiti previsti dal summenzionato decreto e dalle delibere regionali e comunali.

L’attestazione dell‘ISEE “socio-sanitario, residenze, nucleo ristretto” secondo la normativa ha già inclusa la componente familiare, definita nell’indicatore relativo come “componente aggiuntiva dei figli non conviventi”.

Il paziente ultrasessantacinquenne non autosufficiente psichicamente, beneficia del diritto normativo del governo, regionale, e comunale, di presentare un unico ISEE, ovvero il suo, del tipo ISEE socio-sanitario, residenze, nucleo ristretto, il quale secondo legge ha già inclusa la componente familiare convivente e non, definita nell’indicatore relativo come “componente aggiunta dei figli non conviventi”, avendo il diritto, in caso di non superamento della ivi soglia prevista, di vedersi riconosciuto, per propria parte, la compartecipazione alla quota sociale per la retta alla RSSA, da parte del Comune di appartenenza.

Per cui non devono essere pretesi gli ISEE dei figli, essendo già il valore necessario e relativo a questi incluso nel particolare e predetto ISEE del paziente in oggetto, e se pretesi, e ovviamente a solo titolo informativo e valutativo di difformità o errori, non devono comunque in ogni caso concorrere individualmente o ad altro titolo nella valutazione della compartecipazione alla quota sociale da parte del Comune di appartenenza, perché altrimenti ciò sarebbe una palese violazione di norme di stato, regionali, e territoriali, oltre a rappresentare una grave violazione dei diritti dell’utente e dei suoi familiari, sia sotto il profilo penale, sia sotto il profilo civile.

L’art. 28 della Costituzione recita “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

La responsabilità penale rimane, invece, ad esclusivo e totale carico della persona del funzionario che dovesse commettere tale violazione.

Inoltre, è bene precisare che la questione degli alimenti degli obbligati, cui molti uffici comunali preposti fanno riferimento, non ha alcuna attinenza con il diritto alla permanenza in strutture socio-sanitarie residenziali, oltre al fatto che la componente aggiuntiva economica alla compartecipazione alla spesa del paziente ricoverato da parte dei figli non conviventi viene stabilita per legge nello stesso ISEE in oggetto, come sopra argomentato.

Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 46/91 decisa il 10 dicembre 2010 e depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2011, ha respinto la richiesta dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 1 di Massa Carrara volta ad ottenere dal signor A. B. la somma di € 59.436,37 quale contributo alle spese di ricovero presso una RSA della madre anziana malata cronica non autosufficiente, precisando che “l’imposizione dell’obbligo alimentare a carico del familiare dell’assistito non può derivare da un atto autoritario dell’ente pubblico (che si ritiene, pertanto, debba essere disapprovato)”.

Infatti, in base all’articolo 438 del Codice Civile “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”.

Nella sentenza del Tribunale di Firenze n. 2866/2012, in cui è stata presa in esame la questione dei rapporti dei pazienti (e dei loro congiunti) ricoverati presso strutture residenziali con i Comuni e gli enti gestori delle RSA nell’ambito del diritto alle cure sociosanitarie dei suindicati pazienti, il Giudice ha precisato che “se è vero che la Rsa esercita un pubblico servizio sulla base della convenzione previamente stipulata con la Asl e con il Comune, la fonte giuridica dei guadagni che ne conseguono per la struttura assistenziale origina da un rapporto di diritto pubblico ed è quindi estranea al rapporto che viene ad intercorrere tra la Rsa e l’utenza fruitrice del servizio, perché obbligati al pagamento della retta in favore della Rsa sono il Servizio Sanitario Nazionale per il 50% e per il residuo 50% il Comune, che ha inserito nella Rsa quel determinato assistito attraverso i suoi Servizi sociali perché avente diritto a quella data prestazione assistenziale (anche se la legge prevede che, in presenza di determinate condizioni di reddito, l’utenza possa essere chiamata a partecipare al pagamento di una parte della c.d. facente capo ai Comuni)”, aggiungendo che “le somme che l’assistito o i suoi familiari sono eventualmente chiamati a sborsare non trovano la loro fonte in un contratto di diritto privato stipulato da costoro con la Rsa, bensì nelle determinazioni comunali che individuano la misura del contributo loro spettante”.

Simile la sentenza n. 3039/2012 dello stesso Tribunale di Firenze riguardante la richiesta avanzata dall’Asp, Azienda Pubblica di Servizi alla persona Materdomini, agli eredi della signora A. B., anziana malata cronica non autosufficiente ricoverata dal 2001 al 2004, di versare la somma di € 17.292,69, quale importo residuo non corrisposto dalla degente e dai suoi congiunti. Il Tribunale non solo ha respinto l’istanza, ma ha condannato l’Asp Materdomini a restituire agli eredi della signora A. B. la somma versata in eccesso, “tenuto conto che il Comune di Firenze aveva erroneamente stabilito la misura a loro carico della quota sociale della retta di soggiorno presso la residenza assistita”.

A questo proposito il Tribunale, in merito alla a fronte della scrittura sottoscritta dalla figlia della paziente “nella quale la dichiarante chiede ammissione della propria congiunta nella Rsa e, fra l’altro, si impegna a versare, con cadenza mensile, la retta giornaliera di lire 91 mila, sia in proprio sia in nome e per conto della madre”, specifica che “detta clausola negoziale sull’onere di pagamento del prezzo è nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 del Codice Civile, perché contraria a norme imperative” stante l’obbligo del Servizio Sanitario Nazionale e dei Comuni di fornire le occorrenti cure anche alle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza.

Nella sentenza viene anche precisato come il preteso versamento, nei confronti del paziente ricoverato e dei suoi congiunti, da parte delle strutture socio residenziali RSA/RSSA, può rappresentare un concreto e persino insormontabile ostacolo alla fruizione delle stesse prestazioni socio-sanitarie.

L’istituto civile dell’obbligo alimentare previsto agli artt. 433 e ss. c.c. è un diritto attivabile unicamente dal soggetto che versa in stato di bisogno, o da chi ne faccia le veci (tutore, amministratore di sostegno) e la sua determinazione, in caso di contrasti, spetta all’autorità giudiziaria.

In alcun modo, l’amministrazione pubblica o la RSA/RSSA può sostituirsi all’interessato sia chiedendo direttamente ai parenti alcunché a tale titolo, sia determinandone unilateralmente l’ammontare.

L’art. 2 comma 6 d.lgs n. 109 del 1998 prevede infatti che: “Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata. sono pertanto illegittime le richieste di RSA e comuni rivolte ai familiari della persona ricoverata a titolo di ”.

La struttura residenziale RSA/RSSA non ha e non può avere un rapporto contrattuale diretto con i ricoverati e i loro congiunti, in quanto essa eroga un servizio pubblico sulla base di convenzioni e accordi con (e per conto di) i singoli comuni; difatti il ricoverato è inserito in un procedimento di presa in carico da parte del servizio sociale; per cui le regole alle quali sottostanno i rapporti che ne derivano sono di natura pubblicistica e non contrattuale/privatistica e, dunque, le obbligazioni che ne derivano per le rette di ricovero hanno una fonte giuridica estranea all’utenza che è terza rispetto agli accordi stessi.

Del resto il ricoverato, laddove chiamato a compartecipare al costo della prestazione socio sanitaria, costituisce con l’amministrazione competente, tramite i servizi sociali, un rapporto giuridico regolato dalle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241 del 1990, nell’ambito del quale, le somme da versare derivano e devono derivare direttamente dalle delibere comunali, difatti un rapporto contrattuale privato (dove l’utente contratta il prezzo per la propria degenza nella RSSA), è ben diverso da una prestazione socio-sanitaria (ricompresa, tra le altre cose, fra i livelli essenziali di assistenza) che le istituzioni sono tenute a garantire avvalendosi di strutture residenziali private con cui convenzionarsi.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1607/2011, ha dichiarato definitivamente che le rette per la degenza in RSA/RSSA di persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e disabili gravi devono tener conto dei redditi del solo assistito e non anche dei redditi dei parenti.

La sentenza sul punto è chiara, estesamente motivata e sgombra il campo da qualsiasi dubbio: “In precedenza, è già stato evidenziato come il d. lgs. n. 109/98 abbia introdotto l’I.S.E.E. come criterio generale di valutazione della situazione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate e l’applicazione di tale parametro comporta che la condizione economica del richiedente sia definita in relazione ad elementi reddituali e patrimoniali del nucleo familiare cui egli appartiene. rispetto a particolari situazioni, lo stesso D. lgs. n. 109/98 prevede tuttavia l’utilizzo di un diverso parametro, basato sulla situazione del solo interessato.

In particolare, l’art. 3, comma 2-ter […]. la deroga rispetto alla valutazione dell’intero nucleo familiare è limitata, sotto il profilo soggettivo, alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti (con specifico accertamento in entrambi i casi) e, con riguardo all’ambito oggettivo, alle prestazioni inserite in percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo. ricorrendo tali presupposti, deve essere presa in considerazione la situazione economica del solo assistito…

Deve ritenersi che il citato art. 3, comma 2-ter…abbia introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali…di conseguenza…sia il legislatore regionale, sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all’accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza”.

Ciò esposto, in tutta Italia, si assiste a numerosissimi casi in cui molti comuni, pur di risparmiare e di far rientrare i propri bilanci economici, impediscono all’utenza, e con arbitrarietà assolute, l’accesso alla compartecipazione della quota sociale per la retta in RSSA.

Chi scrive ha vissuto queste circostanze nella propria famiglia, e ha dovuto agire, personalmente, con due articolate, ampie, e precise, diffide ad adempiere -art. 1454 c.c.-, per avere quanto di diritto.

Consiglio, in conclusione, a chi si trovasse nella circostanza qui esposta, di rivolgersi a un legale (esperto in materia amministrativa), il quale, ove ve ne siano i corretti presupposti, dovrà svolgere le opportune diffide all’ufficio comunale competente e di appartenenza.

Stefano Ligorio



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Stefano Ligorio
Responsabile account:
Stefano Ligorio (privato)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere