Controversie per utenze elettriche e gas: dal 2018 dal Garante o dal Giudice
Bollette gas e luce errate, in alternativa al giudice è possibile presentare ricorso all'Autorità Garante AEEGSI
La delibera n. 639/2017/E/com datata 21 settembre 2017 dell'AEEGSI (l'Autorità Garante per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) ha introdotto una nuova via, alternativa a quella giurisdizionale, per la soluzione delle controversie tra consumatori e utenti da un lato e gestori e operatori dall'altro.
Le nuove norme saranno applicabili dall'1 gennaio 2018.
Al momento tale ricorso all'Autorità è circoscritto solo ai casi in cui si è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione e a questo l'operatore o gestore non abbia partecipato.
Il suddetto tentativo di conciliazione è obbligatorio (dall' 1 gennaio 2017) in quanto previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A sua volta la procedura di conciliazione è possibile solo dopo aver proposto reclamo all'operatore o gestore e questi non abbia fornito risposta entro cinquanta giorni o tale risposta non sia soddisfacente.
Dunque, solo nei casi in cui, effettuati senza buon esito il reclamo e il tentativo di conciliazione davanti all'Autorità (al momento solo se il gestore o l'operatore non vi ha partecipato), è possibile entro un determinato termine, cioè entro trenta giorni dalla conclusione del tentativo di conciliazione ricorrere al procedimento in parola.
Sono escluse le controversie riguardanti il recupero crediti e quelle che riguardano esclusivamente profili tributari o fiscali, nonchè, data l'alternatività, quelle rivolte al giudice ordinario.
Il procedimento si apre con un'istanza, che l'utente o cliente deve presentare - preferibilmente per pec - tramite il modello che verrà predisposto dalla stessa Autorità. La delibera indica i dati che dovrà contenere l'istanza.
A seguito della ricezione dell'istanza, l'Autorità comunicherà alle parti l'avvio del procedimento oppure l'archiviazione della domanda.
Con la comunicazione di avvio verrà anche indicato il responsabile del procedimento.
La procedura deve concludersi entro centoventi giorni dal deposito dell'istanza. Le parti possono presentare memorie, deduzioni e depositare documenti entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento e poi possono presentare integrazioni e repliche alle produzioni avversarie entro 5 giorni.
Questo è un sunto di un articolo pubblicato sul sito : http://www.condominioweb.com/bollette-errate-ricorso-garante.14280 - articolo redatto dall'Avv. Valentina A. Papanice
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