ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

Decreto Sostegni Bis, sintesi sui principali incentivi per le imprese

04/06/21

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Sostegni Bis (DL 25/05/2021, n. 73) che riporta le misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza Covid-19. La dotazione complessiva è di circa 40 miliardi di euro.

FotoTra le principali novità ci sono i nuovi contributi a fondo perduto per Partite Iva, nuove agevolazioni per le imprese ed è previsto un nuovo meccanismo di indennizzi per i contributi a fondo perduto e sostegni dedicati per le attività che sono state finora maggiormente penalizzate dalle chiusure anti-Covid. Il provvedimento prevede risorse aggiuntive per garantire l’accesso al credito e la liquidità di imprese e professionisti, l’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, ma anche agevolazioni fiscali per il settore tessile e moda.

Vediamo nello specifico le principali misure dedicate alle imprese.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto

Il Decreto Sostegni Bis ha previsto un pacchetto di contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 15,4 miliardi di euro, di cui:
- indennizzi automatici, per l’anno 2021, corrisposti dall’Agenzia delle Entrate: 8.000 milioni di euro;
- rimborso alle imprese che hanno subito un calo di fatturato tra il periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 ed il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020: 3,4 miliardi di euro;
- contributi a conguaglio calcolati sul risultato d’esercizio: 4 miliardi di euro.
I beneficiari del provvedimento sono: soggetti titolari di Partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio italiano ed enti non commerciali e del terzo settore.

Il pacchetto, come anticipato, prevede 3 tipologie di contributo:

1. Contributo a fondo perduto di pari importo e concesso in automatico per gli operatori economici già beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dal Decreto Sostegni (DL n. 41/2021). L’aiuto economico è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate nelle stesse modalità scelte dal beneficiario per il precedente bonus. Dunque viene accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale (sul quale è stato erogato il precedente contributo) o viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta.

2. Contributo a fondo perduto per le imprese con calo di fatturato, determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, a condizione che la perdita di fatturato media mensile subita dal 1° aprile al 31 marzo 2021 sia almeno del 30%, come segue:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi fino a 100.000 €;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 € e fino a 400.000 €;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 € e fino a 1.000.000 €;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 € e fino a 5.000.000 €;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 € e fino a 10.000.000 €.
La misura è alternativa o complementare alla prima tipologia di contributo: i beneficiari di quest’ultimo (contributo 2) possono ottenere la nuova tipologia di contributo, solo se quest’ultimo ha un valore maggiore di quello già fruito in precedenza (contributo 1) e solo per la differenza di importo.
In questo caso il contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, a condizione che la perdita media mensile del fatturato subita dal 1 ° aprile al 31 marzo 2021 sia almeno del 30%, come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi fino a 100.000 €;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 € e fino a 400.000 €;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 € e fino a 1.000.000 €;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 € e fino a 5.000.000 €;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati superiori a 5.000.000 € e fino a 10.000.000 €.
Può fare domanda solo chi non supera il limite di 10.000.000 € di ricavi e compensi nel 2019.
Il beneficio fiscale, sotto forma di credito d’imposta, è fruibile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione ha un importo massimo di 150.000 €.
Modalità e scadenze saranno indicate dall’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, di cui si attende la pubblicazione nelle prossime settimane.

3. Contributo a fondo perduto a conguaglio, determinato applicando la percentuale che sarà definita con Decreto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già ottenuti tra gli aiuti precedentemente concessi dal Governo nell’ambito delle misure adottate in risposta all’emergenza Covid.
Il bonus è erogato dall’Agenzia delle Entrate sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24, tramite gli appositi servizi telematici.
Per ottenere il contributo bisogna presentare l’apposita domanda online, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata dall’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 sarà presentata entro il 10 settembre 2021. L’agevolazione ha un importo massimo di 150.000 euro.

Art. 4 – Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Prorogato ed esteso il “Bonus Affitti”, già previsto dal Decreto Rilancio, provvedimento introdotto per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, che prevede la possibilità di usufruire di un credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (articolo 28, DL n. 34/2020).
L’agevolazione fiscale consiste in un credito d’imposta, nella misura del 60% del canone relativo alla locazione di immobili a uso non abitativo e del 50% dei canoni per affitto d’azienda, si rivolge ad imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Si può usufruire del bonus fino al 31 luglio 2021.
I beneficiari della misura sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore).
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda, in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021.
Per chi svolge attività economica, l’accesso al bonus è subordinato alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020; tale condizione non è richiesta per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
La fruizione del bonus deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Commissione Europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Art. 7 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi

Il Credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, anche detto “Bonus Alberghi”, prevede un beneficio fiscale del 65% che, già il Decreto Agosto (articolo 79, Dl n. 104/2020) aveva accordato per i 2 periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 (Vedi dettagli della prima misura Tax Credit Riqualificazione Alberghi – anno 2019). L’agevolazione è dedicata alle strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 10, DL n. 83/2014).
Con il Decreto Sostegni Bis, la misura è stata prorogata di un anno, ovvero fino a dicembre 2022 compreso, per i soggetti “non solari” fino al terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Art. 8 – Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

Prorogato al 2021 il bonus per il settore del tessile, moda, calzaturiero e della pelletteria, già introdotto dal Decreto Rilancio. La misura prevede un credito d’imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti.
Il bonus è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Per fruire del credito, occorre presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un provvedimento della stessa Agenzia, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del “Sostegni bis”.

Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo

Prorogata di un anno la disposizione prevista dal Decreto Agosto (articolo 81, DL n. 104/2020) relativa al Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive.
I beneficiari dell’agevolazione sono imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che vogliono investire in campagne pubblicitarie (incluse le sponsorizzazioni) nei confronti di leghe e di società e associazioni sportive professionistiche o dilettantistiche. L’agevolazione fiscale consiste in un credito d’imposta, fruibile in compensazione, pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. L’importo di spesa deve essere pari o superiore a 10.000 € e rivolto a soggetti con ricavi 2019 prodotti in Italia pari almeno a 150.000 € e fino a 15 milioni di euro. Si attende la pubblicazione del Dpcm che individuerà le modalità di attuazione, prevista entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Sostegni bis”.

Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi

Con il Decreto Sostegni Bis, la possibilità di utilizzare il bonus in compensazione in un’unica quota annuale è stata estesa ai soggetti con volume di ricavi o compensi pari o superiori ai 5 milioni di euro (prima le quote ordinarie erano tre) per i soli investimenti in beni strumentali materiali ordinari, non “Industria 4.0” (cioè diversi da quelli indicati nell’Allegato A della legge 232/2016), effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021. In precedenza, questa possibilità era stata riconosciuta alle sole Partite Iva con ricavi o compensi sotto la soglia dei 5 milioni di euro, dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 1059 della Legge n. 178/2020 “Legge di Bilancio 2021”).
Ricordiamo che il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, per questa tipologia di investimento (ovvero, beni strumentali materiali ordinari), prevede un beneficio fiscale pari al 10% fino ad un massimo di costi ammissibili pari a 2.000.000 €, che sale a 15% per gli investimenti in strumenti/dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile.

Art. 32 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Il Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, anche detto “Bonus Sanificazione”, è pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. La misura finanzia le spese per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati e per acquistare dispositivi di protezione individuale o altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un limite massimo di 60.000 € per ciascun beneficiario.
La misura incentiva gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (bed and breakfast, case vacanze per affitti brevi).
L’agevolazione è fruibile tramite dichiarazione dei redditi o in compensazione senza applicazione dei consueti limiti, non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
La dotazione finanziaria stanziata per la misura è pari a 200.000.000 €. Si attende il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definirà le modalità attuative, anche al fine del rispetto delle risorse complessivamente stanziate.



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