ICB Quality attesta la conformità al Regolamento 333/2011
Come si rispetta il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 in materia di gestione e trattamento dei rottami metallici
La Comunità Europea ha definito le regole per cui un rifiuto potrà diventare un “NON rifiuto”: infatti, il Regolamento del Consiglio, emanato il 31 Marzo 2011, definisce i requisiti necessari per determinare quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti, ed attraverso la definizione di corrette procedure di riciclo e recupero, possono essere classificati Materia Prima Secondaria o Nuovo Prodotto, acquisendo così valore aggiunto.
Gli elementi chiave che le imprese che effettuano operazioni di recupero dei rottami ferrosi devono soddisfare sono:
• l’adozione di un Sistema di Gestione della Qualità
• la redazione di una Dichiarazione di Conformità.
Il Sistema di Gestione della Qualità, atto a dimostrare la conformità ai criteri previsti dal Regolamento Comunitario, deve essere verificato ogni 3 anni da un Organismo Terzo Indipendente, e non deve essere necessariamente sottoposto a certificazione.
La Dichiarazione di Conformità, invece, è il documento che attesta che i rottami, per la prima volta, cessano di essere rifiuti. Deve essere stilata per ogni lotto di rottami e deve essere trasmessa dal produttore (ossia chi ne effettua la trasformazione) al detentore successivo dei rottami che, da questo momento in poi , non saranno più classificati come rifiuti.
ICB Quality è a disposizione per ogni necessità.
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere