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Il campionario dell'agente di commercio

30/10/10

IL CAMPIONARIO DELL’AGENTE In tema di attività strumentale alle vendite, il campionario, inteso come collezione, prototipi, articoli, beni materiali tangibili, destinato ad evidenziare le qualità e caratteristiche intrinseche dei prodotti e costituire un esempio prova di quanto proposto per la vendita, assume un ruolo di primaria importanza.

IL CAMPIONARIO DELL’AGENTE

In tema di attività strumentale alle vendite, il campionario, inteso come collezione, prototipi, articoli, beni materiali tangibili, destinato ad evidenziare le qualità e caratteristiche intrinseche dei prodotti e costituire un esempio prova di quanto proposto per la vendita, assume un ruolo di primaria importanza.

Il campionario ed il suo costo, da noi valutato come funzione da attribuire principalmente alla mandante, come attività di supporto al proprio agente collaboratore che presidia il territorio competente, trova diverse soluzioni quando esso sia venduto a titolo definitivo ed oneroso

In tema di deducibilità dei costi di beni ad uso di "campionario"il Ministero delle finanze (con nota n. 9/746 del 18 maggio 1976) ha riconosciuto quali costi di pubblicità ex art. 71, D.P.R. n. 597/1973 (ora art. 74, D.P.R. n. 917/1986) i prodotti campionario concessi in comodato dai produttori ai commercianti ai fini pubblicitari; intera deducibilità nell'esercizio di sostenimento del costo di "beni ad uso campionario"direttamente utilizzati da imprese produttrici per la vendita difetta dei propri prodotti, essendo stati considerati spese pubblicitarie, ex art. 71, comma 2, D.P.R. n. 597/1973 (ora art. 74, D.P.R. n. 917/1986, comma 2) (cfr. Dec. n. 56308 del 26 novembre 1986 della Commissione Tributaria di I Grado di Milano).

Secondo tale inquadramento (ai sensi del citato articolo 74 comma 2) il costo suddetto può essere dedotto o interamente nell'esercizio in cui è sostenuto o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

Quale costo attribuire alla campionatura data a corredo strumentale per i propri agenti?

Editoriale a cura di (MQARC+) – Marchio di Qualità Agenti e Rappresentanti di Commercio

RICORDIAMO QUANTO PREVISTO DAGLI AEC VIGENTI

AEC COMMERCIO 2009

Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, nel solo caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento non derivante dal normale utilizzo. E' vietato l'addebito del campionario all'agente o rappresentante per motivi diversi da quelli sopraindicati.

AEC INDUSTRIA 2002 Stralcio Art. 3 - (Documenti - Campionario)

Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento.

STRALCIO ART. 3 – AEC ARTIGIANATO 2002

Il contratto potrà prevedere l’addebito totale o parziale del valore del campionario all’agente o rappresentante, in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento, non derivante dal normale utilizzo.

Una riflessione, doverosa nasce dalla natura,funzionalità ed unicità del bene assunto come campionario.

Infatti l’addebito a carico del proprio agente è previsto per :

1. mancato o parziale reso
2. danneggiamento derivante dal normale utilizzo.

Se il 1° caso e’ comprensibile, il 2° lascia qualche interpretazione.

Comunque occorre sempre provare che il danneggiamento del bene assunto a campionario deriva dal NON normale utilizzo.

Vediamo degli esempi:

A. Campionatura di prodotti alimentari: mancato o parziale reso – danneggiamento. Essendo beni che hanno la funzione di essere consumati per capirne le qualità, il mancato/parziale reso e /o danneggiamento non ha modo di esser preso in considerazione; costi pubblicitari per la mandante e per l’agente.

B. Campionatura di prodotti hardware (monitor, lettori, etc.). Essendo beni che hanno una funzione pluri-dimostrativa, il mancato/parziale reso e’ comprensibile; per il danneggiamento dovuto al normale utilizzo si dovrebbe capire: il danneggiamento del software o delle parti interne che non permettono la funzionalità del bene SONO DI COMPETENZA MANDANTE. Un lettore per es. che dopo lettura di 25-50 DVD non funziona e’ un problema della mandante. Se il lettore poi presenta graffi ed ammaccature dovuti agli innumerevoli montaggi e prove – ma esercita pienamente la sua funzionalità nulla e’ addebitabile; nulla e’ dovuto anche se per causa di una distrazione sia caduto dal tavolo e si sia rotto – fa parte della normalità.

C. Campionatura di gioielli: il carattere univoco del bene permette di non considerare il danneggiamento – essendo i beni trattabili con accuratezza ma forse neanche la funzione di campionatura. I gioielli ad alto pregio, diamanti, essendo pezzi unici sono considerati merce e proposti come tale.

Se, nel mandato, le parti o una di esse vuole imperativamente inserire un onere per il danneggiamento del campionario – rifarsi agli AEC e pattuire un prezzo che sia il più possibile congruo alla funzione assunta dei beni CAMPIONARIO.

Prevedere inoltre quali cause siano possibili di danneggiamento.

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Esaminiamo il caso della vendita definitiva ed onerosa del campionario all’agente di commercio il quale essendo un bene strumentale all’attività di vendita rappresenta un costo fiscalmente deducibile

Sulla contabilizzazione occorre stabilire la durata della sua funzione, cioè se la funzione di questo strumento dura un solo anno o più anni.

Se la durata del campionario, si esaurisce interamente nell’esercizio, esso rappresenterà un costo di esercizio; se la funzione invece ha durata pluriennale, il suo costo deve essere frazionato al periodo di durata utile (ex art. 74, comma 3, D.P.R. n. 917/1986)

Come sopra già evidenziato, nel caso di specie di agente di commercio senza deposito, si ritiene più corretta la classificazione dei costi per "campionario"tra le spese relative a più esercizi (comma 3, art. 74, D.P.R. n. 917/1986) anziché tra le spese di pubblicità (comma 2) in analogia ai costi per listini prezzi, cataloghi e simili, quando gli stessi, naturalmente, siano utilizzabili per più di un esercizio.

Da tale classificazione deriva, altresì, l'impossibilità di considerare il campionario quale bene materiale ammortizzabile ex art. 67, D.P.R. n. 917/1986 con conseguente impossibilità di intera deducibilità nell'esercizio di sostenimento, se di costo unitario non superiore a lire 1.000.000.

Invero, trattandosi di beni materiali che hanno una loro certa strumentalità ai fini del procacciamento delle vendite, il loro inquadramento nell'art. 67 suddetto potrebbe anche essere ipotizzabile: tuttavia, si ritiene che per il bene "campionario"in oggetto, non sia concretamente estensibile il carattere di strumentalità assunto dalla normativa fiscale per i beni materiali di cui al citato art. 67 (vi sarebbero anche difficoltà per l'applicazione e l'individualizzazione dei coefficienti di ammortamento nell'ambito del relativo decreto ministeriale) essendo preferibile il loro inquadramento nei costi pluriennali ex art. 74, comma 3, D.P.R. n. 917/1986.

Tale comma ha natura residuale e ricomprende tutti quei costi ad utilizzazione pluriennale che non sono espressamente previsti nelle altre disposizioni (ivi compresi art. 67 e 68, D.P.R. n. 917/1986).



Editoriale a cura di (MQARC+) – Marchio di Qualità Agenti e Rappresentanti di Commercio



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