Il Datore di Lavoro e la delega di funzioni: il Ministero del Lavoro chiarisce la posizione del soggetto delegato
Il Ministero del Lavoro pone l'accento sulle caratteristiche che deve avere la delega delle funzioni del Datore di lavoro e chiarisce la posizione del soggetto delegato.
Con l’interpello n° 7/2015, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 2 novembre 2015, sono stati forniti chiarimenti in relazione alla possibilità per il Datore di Lavoro di delegare le proprie funzioni.
L’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha posto l’interpello con l’intento di sapere“se esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di Lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega”.
E’ concessa al Datore di Lavoro la possibilità di delegare le proprie funzioni, qualora non sia espressamente escluso, ad altro soggetto che sia in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dalla specifica natura delle funzioni delegate, così come stabilito dall’art. 16 del Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08).
Il decreto impone però dei limiti e delle condizioni alla delega, quali:
Per essere considerata valida legalmente, la delega deve essere in possesso obbligatoriamente di tutte le caratteristiche sopra elencate.
Il Ministero trova la risposta al quesito nella lettera e. del precedente elenco, dove il legislatore del decreto in oggetto ha previsto specificatamente che la “la delega sia accettata dal delegato per iscritto”, prevedendo così la possibilità del rifiuto della delega da parte del lavoratore.
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