Il nuovo Reverse Charge
A partire dal 2015 il reverse charge verrà esteso ad ulteriori tipologie di cessioni di beni e prestazioni di servizi, rispetto a quelle previste attualmente.
Analizziamo questo meccanismo contabile.
Che cos’è il Reverse Charge
Il Reverse Charge (o inversione contabile) è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA, grazie al quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi (se è un soggetto passivo nel territorio dello Stato), è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore. Il cedente o prestatore emette la fattura senza addebitare l’imposta ed indica la norma che prevede l’applicazione del regime del reverse charge.
Il destinatario, quindi, deve integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota dell’imposta a seconda dell’operazione compiuta dal cedente o prestatore del servizio, e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse e/o dei corrispettivi, e sia nel registro degli acquisti in modo da rendere neutro l’effetto dell’imposta.
In pratica si tratta di traslare il pagamento dell’Iva dal soggetto che riceve la fattura a colui che la emette.
I casi in cui si applica il Reverse Charge
Il caso maggiore è quello di prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, oppure dell’appaltatore principale, o di un altro subappaltatore: queste saranno fatturate senza Iva e integrate con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta da parte dell’appaltatore. Lo stesso vale per tutte le prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori che riguardano la costruzione di edifici di ingegneria civile e lavori di costruzioni specializzati.
Importante distinzione in edilizia tra appalto e fornitura con posa in opera e che l’agenzia delle entrate ha chiarito nella risoluzione ministeriale n.264 del 2007 affermando:
La distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. Quando il programma negoziale posto in essere dalle parti abbia quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile come cessione con posa in opera.
Il sistema si applica anche in alcuni casi di cessioni e anche di lavorazione su beni come i cellulari.
Per quello che concerne, le lavorazioni incluse nel reverse charge trattano prestazioni di servizi aventi: oggetto rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi a condizione che tali lavorazioni siano finalizzate ad ottenere un prodotto che resta sempre un rottame.
Nuovi casi del 2015
I nuovi casi introdotti dalla Legge di Stabilità, partiranno dal 1° Gennaio 2015 e sono:
prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, tale disposizione sarà applicabile per un periodo di 4 anni);
cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore stabilito nel territorio dello Stato (tale disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e sarà applicabile per un periodo di 4 anni);
cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (tale disposizione sarà applicabile per un periodo di 4 anni);
cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
Casi in cui non si applica
Non si può invece utilizzare il reverse charge per:
preparazione del cantiere;
trivellazione e perforazione;
realizzazione di coperture;
noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.
Se volete chiarimenti ho ulteriori informazioni non esitate a contattarmi all’indirizzo e-mail: patrizia@forextradingpratico.com