AZIENDALI
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Illegittimo il licenziamento per furto del lavoratore che sottrae beni aziendali di modesta entità

24/03/15

Condotta del lavoratore giustificata dal fatto di vivere una condizione di disagio

Un lavoratore addetto alle vendite in un supermercato sottrae alcune confezioni di vino in scatola e le consuma negli stessi luoghi di lavoro.

Gli episodi si ripetono in un breve arco di tempo e vengono scoperti grazie al personale ed alle telecamere di sorveglianza.

L'azienda, quindi, venuta a sapere dell'accaduto, apre un procedimento disciplinare a carico del dipendente, al termine del quale intima il licenziamento per giusta causa.

Ma il lavoratore impugna il recesso.

Nel primo grado di giudizio il Tribunale dichiara legittimo il licenziamento, mentre invece in secondo grado la decisione viene completamente ribaltata, in quanto la Corte d'Appello, riconoscendo l'illegittimità del recesso, condanna la società datrice di lavoro alla reintegrazione del dipendente ed al risarcimento del danno.

Secondo la Corte d'Appello:

siccome i fatti si sono verificati poche volte in un breve periodo di tempo, vi è sproporzione tra gli episodi addebitati al lavoratore e la sanzione applicata;
occorre tenere conto della difficile situazione che il dipendente stava vivendo al momento dell'accaduto e della mancanza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
alla luce dei punti precedenti, non vi è stata lesione del vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.

A questo punto l'azienda propone ricorso per cassazione, sostenendo la legittimità del licenziamento in quanto:


  • il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro prevede il furto quale condotta idonea a giustificare il recesso, dunque la Corte d'Appello ha palesemente disapplicato la normativa;

  • la condotta del dipendente è stata reiterata;

  • la condotta dimostra la premeditazione e l'intenzionalità del lavoratore;

  • la condotta è estremamente grave, e ciò lo si evince dal fatto che il dipendente, per tutta la durata del giudizio, ha continuato a negare l'evidenza.



Ma la Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento.

Secondo la Cassazione, infatti:

la Corte d'Appello non ha ignorato il contratto collettivo, ma ha semplicemente considerato la condotta del lavoratore come consumo di vino e non come furto (di qui la sproporzione del licenziamento);
la condotta del lavoratore è giustificata dal fatto di vivere una condizione di disagio (precaria salute dei familiari; gravidanza a rischio della moglie; figlio di 4 anni con problemi respiratori);
il dipendente è stato attento ad arrecare il minor danno possibile all'azienda, dal momento che ha deciso di consumare uno dei prodotti di più bassa qualità tra quelli presenti sugli scaffali;
il dipendente non presenta precedenti disciplinari.



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