Immobili e rischi. Le cose da sapere: responsabilità del direttore lavori in ordine ai vizi e difetti dell'opera
Quanto sotto ha valore in presenza di un contratto di appalto. Per esempio un contratto di appalto viene stipulato quando il commitente decide di farsi costruire una casa su misura oppure quando si commissiona il rifacimento di un tetto.
Il contratto di appalto è regolato dagli articoli 1655 e seguenti del Codice civile. Consiste in un'obbligazione di risultato che, al di fuori dei mezzi impiegati e delle modalità di esecuzione, deve corrispondere a quanto previsto nel contratto o nel progetto dell'opera.
In particolare, l'articolo 1659, Codice civile stabilisce che l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute nell'opera se il committente non le ha autorizzate e che anche per quelle autorizzate, se il prezzo dell'opera è convenuto globalmente, l'appaltatore non ha diritto al compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione; l'autorizzazione si deve provare per iscritto.
Quanto al soggetto su cui grava la responsabilità, la giurisprudenza ha precisato che i compiti del direttore dei lavori attengono in modo esclusivo all'accettazione dei materiali e alla vigilanza sulla buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali e alle prescrizioni tecniche, nonché alla formulazione di proposte e di relazioni sui temi di cui sopra (Corte d'Appello di Reggio Calabria 28 gennaio 2003), riconoscendo la responsabilità solidale ell'appaltatore e del direttore dei lavori solo per i vizi e i difetti di progettazione e costruzione (Tribunale di Ivrea 28 gennaio 2005 e Cassazione 30 maggio 2000, n. 7180). La Suprema Corte ha altresì precisato che nell'esecuzione del contratto di appalto, il direttore dei lavori assume la figura di rappresentante del committente solo in relazione alle manifestazioni di volontà contenute in un ambito strettamente tecnico, onde non è a lui che debbono essere segnalate le contestazioni dell'appaltatore circa l'eventuale ineseguibilità del progetto o la necessità di variazioni (Cassazione 3 novembre 1979, n. 5694).
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