"Imu". Disponibile la versione aggiornata di Alessio Scaglia per Exeoedizioni
L'imposta municipale propria sperimentale e a regime. Dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 all'art. 13, d.l. n. 201/2011
Il tema analizzato nel manuale concerne quella forma impositiva denominata “imposta municipale propria”. Tale tributo ha una duplice veste: originariamente è nato come portato della riforma volta ad attuare il c.d. federalismo fiscale, ma poi è stata modificato con un provvedimento d’urgenza allo scopo di incrementare le entrate finanziarie dello Stato.
La disciplina di riferimento è quella del d. lgs. 23/2011 con le integrazioni, modifiche e divergenze introdotte dall’art. 13, d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011.
Inizialmente era previsto che, a partire dal 2014, venisse introdotta nel nostro ordinamento l’imposta municipale propria (comunemente definita come imposta municipale unificata). Successivamente, l’introduzione del tributo è stata anticipata in via sperimentale al 2012, con conseguente differimento del regime ordinario al 2015. L’imposta municipale sostituisce, per la componente immobiliare, l’i.r.pe.f. sui redditi fondiari e sulle relative addizionali gravanti sui beni immobili non locati, nonché l’imposta comunale sugli immobili (art. 8, d. lgs. 23/2011).
Il presupposto applicativo dell’imposta è il possesso di beni immobili, ivi compresa l’abitazione principale (almeno per quanto concerne il triennio 2012-2014).
La normativa che disciplina questo nuovo tributo è fortemente improntata a quella dell’imposta comunale sugli immobili. A riprova di ciò, si noti come il metodo di determinazione della base imponibile dell’i.m.p è individuato dal legislatore delegato mediante rinvio esplicito alla disciplina i.c.i..
L’aliquota del tributo è stata stabilita nello 0,4% per l’abitazione principale e nello 0,76% per gli immobili diversi dall’abitazione principale. Tuttavia, questa seconda percentuale può essere modificata, entro i termini stabiliti e secondo determinate procedure dal Consiglio Comunale.
Ai sensi dell’art. 9 del Decreto, sono soggetti passivi del tributo il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di altri diritti reali minori. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è individuato nel concessionario, mentre per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, è tenuto al pagamento dell’imposta il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Il periodo di imposta è annuale e la stessa è dovuta in modo proporzionale rispetto alla quota e al periodo di possesso del bene. Il versamento del tributo deve essere effettuato in due rate che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre; tuttavia, è prevista la facoltà di pagare l’imposta in un’unica soluzione il 16 dicembre.
Per quanto concerne accertamento e riscossione, di particolare importanza appare la conferma – anche per questo nuovo tributo – della possibilità di ricorrere alle soluzioni concordatarie delle controversie. Infatti, l’art. 9 del Decreto prevede che anche per l’i.m.p. si possa attivare la procedura dell’accertamento con adesione e della conciliazione, con la possibilità di una rateizzazione del quantum dovuto.
Ad ogni modo, è bene ricordare che l’accertamento delle violazioni tributarie inerenti questo tributo è demandato ai comuni e la disciplina applicabile è dettata in parte dalla normativa in materia i.c.i. e in parte dalla finanziaria 2007.
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