L’incapacità a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c.
L’incapacità a testimoniare è correlata alla evidente, e ovvia, non credibilità e non attendibilità di quelle persone che potrebbero essere parti in causa.
L’art. 246 c.p.c. dispone che “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”, difatti chi non è terzo non può testimoniare, perché l’incapacità a testimoniare è in funzione dell’estraneità o meno del soggetto al processo.
L’incapacità a testimoniare è correlata, dunque, alla evidente, e ovvia, non credibilità e non attendibilità di quelle persone che potrebbero essere parti in causa.
Scopo dell’art. 246 c.p.c. è quello di evitare una situazione di conflitto tale che il teste, tra il dovere di dire la verità e il proprio interesse, faccia prevalere quest’ultimo:
Cassazione civ. n. 1369/1989: “L’incapacità a testimoniare prevista dall’art. 246 c.p.c. colpisce tutte le persone aventi un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio…non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell’alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio”.
Stefano Ligorio
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