AZIENDALI
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L’obbligo di sorveglianza sanitaria del personale distaccato dalla società

25/05/16

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n° 8/2016 specificando come siano divisi gli oneri in merito alla sicurezza sul lavoro e alla sorveglianza sanitaria in caso di lavoratore distaccato dalla sede principale di lavoro.

FotoSuccessivamente all’istanza presentata da Utilitalia, Associazione delle imprese idriche energetiche e ambientali, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n° 8/2016 sulla corretta interpretazione dell’obbligo della sorveglianza sanitaria stabilito dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08.

Si vuole puntualizzare, nello specifico, se “nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs 81/08 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati”.

Nel caso di distacco del lavoratore (prescritto dall’art. 30 del D.Lgs 276/2003), l’art. 3 comma 6 del D.Lgs 81/08 stabilisce che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono un onere del distaccatario, ad esclusione dell’obbligo in capo al distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato.

Il Ministero precisa che, ai sensi della normativa sopracitata, quando si verifica il distacco del lavoratore gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro gravano indistintamente su entrambe le figure e vengono così ripartite:

- il Distaccante ha il dovere di informare e formare il lavoratore in merito ai rischi tipici che scaturiscono dallo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato;

- il Distaccatario ha l’onere di adempiere a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria.



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