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Comunicato Stampa

La registrazione -anche di nascosto e, dunque, senza autorizzazione degli altri interlocutori- di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente, o che comunque siano ammesse ad assistervi, è del tutto lecita e legittima

22/10/20

Le Sezioni Unite hanno più volte evidenziato che la registrazione -anche di nascosto e, dunque, senza autorizzazione degli altri interlocutori- di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente, o che comunque siano ammesse ad assistervi, è del tutto lecita e legittima.

FotoLe Sezioni Unite hanno più volte evidenziato che la registrazione -anche di nascosto e, dunque, senza autorizzazione degli altri interlocutori- di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipino attivamente, o che comunque siano ammesse ad assistervi, è del tutto lecita e legittima:

Cassazione n. 7239 del 1999 e Cass. n. 36747 del 24-09-2003: “le registrazioni di colloqui, riunioni, anche fatte 'di nascosto', sono perfettamente lecite ed hanno lo stesso valore di una nota scritta; peraltro, la cosiddetta 'registrazione audio' rappresenta un valido elemento di prova davanti al giudice”.

Cassazione sez. II penale, sentenza 2 marzo – 10 giugno 2016, n. 24288: “Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la 'terzietà' del captante. L’acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all’art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica dei colloquio, la quale può integrare quella prova…”.

La sentenza di Cassazione n. 18908 del 13-05-2011, ribadisce il concetto che è legale registrare, anche di nascosto, una conversazione tra presenti perché chi dialoga “accetta il rischio” di essere registrato: “In altri termini, non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui”, tuttavia è solo la sua eventuale diffusione che potrebbe costituire violazione della privacy se fosse fatta “per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui”.

Per cui la semplice registrazione di una conversazione non è un illecito se è effettuata per fini personali, in questo caso non c’è bisogno del consenso dell’interlocutore purché la registrazione venga custodita e non si proceda alla sua 'diffusione'.

Solo per poter diffondere a terzi la registrazione, quando ciò non sia necessario alla tutela di un diritto, è indispensabile il consenso dell’interlocutore per non incorrere nella violazione del trattamento illecito dei dati personali (Dlgs 196/2003).

Corte Appello di Milano, sez. III, 07-04-2011, n. 1242 (anche Cassazione penale, sez. II, 11/04/2007, n. 16886; e Cass. penale, sez. I, 22/04/1992): “La registrazione fonografica di un colloquio telefonico effettuata non già da terzi ma da uno dei partecipanti alla conversazione non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce memorizzazione di un fatto storico della quale l’autore può disporre liberamente, anche ai fini di prova nel processo, secondo la disposizione dell’art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa”.

Cassazione n. 19158 del 20-03-2015 ha rilevato che “ciascuno dei soggetti che partecipano ad una conversazione è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma piu’ opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti […]”.

Cassazione Sez. V, n. 15627/2016 del 14-04-2016: “In particolare gli arresti di legittimità più risalenti e prossimi all’introduzione della novella processuale del 1989 -Cass. Sez. 1 n. 3023 del 6.5.1996 rv 205061, Cass. Sez. 6 n. 1793 dep. 11.2.1994 rv 198570- hanno precisato non solo come fosse legittima, senza necessità di autorizzazione alcuna, la registrazione del colloquio tra presenti da parte del partecipe, ma come un tanto avveniva proprio per documentare il tenore del colloquio a fine di successiva prova, essendo il partecipe un testimone del fatto. Prova di natura documentale -Cass. Sez. 6 n. 31342 del 16.3.2011 rv 250534– eppertanto come tale acquisibile al procedimento su istanza della parte interessata. Quindi la registrazione del colloquio I. – R.G., correttamente, è stata acquista, siccome documento, nell’ambito del procedimento e come tale valutato dai Giudici di merito, non risultando necessaria alcuna previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria alla registrazione del colloquio tra presenti da parte di uno dei partecipi, anche se all’insaputa dell’altro…posto che, come visto, per unanime giurisprudenza di legittimità, è azione libera e lecita la registrazione del colloquio tra presenti da parte del partecipe di sua iniziativa ed il risultato è considerato documento, quindi come tale acquisibile e valutabile nel procedimento”.



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