Lavori in Quota: dispositivi di protezione individuale e collettiva per ridurre i rischi
Quali sono i dispositivi di protezione che il Datore di Lavoro deve adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori impiegati nei lavori in quota?
I lavori in quota, ossia tutte le attività lavorative esercitate ad un’altezza superiore ai 2 metri rispetto ad una piano stabile, espongono il lavoratore ad un rischio di caduta dall’alto (art.107 del D.Lgs. 81/08).
Per garantire la salute e la sicurezza degli addetti ai lavori in quota, il D.Lgs. 81/08 stabilisce all’art. 111 l’obbligo per il Datore di Lavoro di utilizzare le attrezzature da lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure per i suoi lavoratori, mediante l’uso dei Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC).
I DPC individuati dal D.Lgs. 81/08 e le norme tecniche di riferimento sono:
- reti di sicurezza (UNI EN 1263-1);
- armature di sostegno degli scavi (UNI EN 13331-1);
- parapetti provvisori (UNI EN 13374).
Se, nonostante l’utilizzo dei DPC, siano ancora presenti per il lavoratore dei rischi residui, il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), che permettono di ridurre ulteriormente il rischio a livello personale.
I DPI menzionati dal Testo Unico per la Sicurezza e previsti dalle norme tecniche sono:
- assorbitori di energia;
- guide o linee vita flessibili;
- dispositivo di ancoraggio;
- guide o linee vita rigide;
- dispositivi retrattili;
- connettori;
- cordini;
- imbracature.
Nel caso in cui il Datore di lavoro non adotti i Dispositivi di Protezione Collettiva e Individuale per i lavoratori è prevista, secondo l’art. 159, comma 2, lettera a, la detenzione fino a sei mesi o un’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro.
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