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Le leggi a tutela delle madri lavoratrici

13/07/09

Spesso le donne che lavorano, soprattutto se madri, ignorano che la legge le tutela e le protegge in caso di maternità. O, piuttosto, non lo ignorano, ma non sanno di preciso come tutelarsi e quali sono i loro diritti anche dinanzi ad un licenziamento ingiustificato.

Ebbene, la legge parla chiaro. Secondo il tribunale di Matera, Giudice del Lavoro n.12 del 20 dicembre 2001 ( sulla precedente legge del 1971 n.1204) la maternità viene tutelata a tutti gli effetti!

Come? Proviamo a sintetizzare il contenuto di questa preziosa e utilissima legge:

In primis, secondo il profilo costituzionale, la madre lavoratrice viene tutelata in base ad un valore etico-sociale (tenendo conto delle sue differenze biologiche con l’uomo), tutela che si estende dalla madre al bambino, cui le norme assicurano una speciale protezione. Secondo l’art.2 della legge 1204/1972, la lavoratrice dovrebbe stara acasa dall’inizio della gestazione al compimento di un anno di età del bambino. Questa norma detta delle regole precise contro il licenziamento, escludendo la legge contro il licenziamento dei lavoratori ( la L. n. 604/1966 e l’art. 18 L. n. 300/1970).


La Corte cost. n. 61 del 08/02/1991 con la L. n. 1204/1971 sancisce il divieto di comportamenti che possono ingiustificatamente disturbare il periodo di interdizione al lavoro per maternità, annullando poi il licenziamento ingiustificato e riconosce alla donna il ripristino del rapporto di lavoro presentando entro 90 giorni un certificato che accerti la gravidanza al momento del licenziamento.

Solo in caso di colpa grave della madre lavoratrice si può annullare il divieto di licenziamento, ma, comunque, i margini di licenziamento per la madre lavoratrice restano piuttosto ridotti. Ma anche in questo caso è possibile che venga esclusa la colpa grave per via dello stato psico- fisico della donna legato alla sua gravidanza, il che giustificherebbe un simile comportamento ed eviterebbe anche il licenziamento.

Le sanzioni a cui è soggetto il datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato, sono la reintegrazione della donna al suo posto di lavoro e il pagamento di un risarcimento alla stessa, secondo la legge n.300 del 1970. Alla lavoratrice spettano le retribuzioni maturate e maturande fino al ripristino effettivo del In ogni caso, per ogni donna lavoratrice che aspetta un bambino, conviene sempre rivolgersi ad un buon avvocato del lavoro che saprà consigliarla qualora dovessero sorgere problemi di questo tipo.



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