Le novità sulla Ritenuta d’Acconto
In questo articolo faremo una breve panoramica sulla Ritenuta d’Acconto e vedremo le novità introdotte dal Decreto Legislativo n° 175/2014.
Che cos’è la Ritenuta d’Acconto
La ritenuta d’acconto è una trattenuta effettuata su un reddito soggetto a Irpef o Ires da un sostituto d’imposta, il quale successivamente la verserà all’erario. Entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trattenuta, il sostituto d’imposta emetterà una certificazione delle ritenute operate sui compensi corrisposti nell’anno precedente: di conseguenza gli importi già versati al fisco andranno detratti dal totale delle imposte da versare in sede di dichiarazione dei redditi.
Ci sono diversi tipi di compensi sui quali viene effettuata una ritenuta d’acconto (diversa per ogni caso):
Come si versa
La ritenuta d’acconto si versa tramite il modello F24: la compilazione può avvenire sia telematicamente che con il modulo cartaceo. Per poter effettuare la compilazione telematica bisogna essere iscritti al sito dell’Agenzia delle Entrate ed è obbligatorio per tutti i possessori di partita IVA; mentre per il modello cartaceo bisogna compilare 3 copie identiche e consegnarle alla banca. In ogni caso, dopo aver inserito i dati del contribuente negli appositi spazi, si dovrà compilare la sezione di riferimento (erario, regioni, …) con i dovuti dati: codice tributo (diverso a seconda del tipo di ritenuta), mese e anno di riferimento del compenso sul quale è effettuata e l’importo da versare.
La ritenuta d’acconto va versata entro il giorno 16 del mese successivo alla data di pagamento del compenso.
Il Decreto Legislativo n° 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) contiene delle novità in materia di compensazione dei crediti d’imposta, introducendo 11 nuovi codici tributo da utilizzare per effettuare la compensazione. il Decreto Semplificazioni Fiscali entrerà in vigore per le ritenute di Gennaio, quindi a partire dal versamento del 16 Febbraio 2015 in poi.
In particolare l’articolo 15 dello stesso decreto, prevede che i crediti derivanti dalla compilazione del modello 730 e/o quelli da eccedenza di versamento d’imposta non possano più essere recuperati attraverso il meccanismo dello scomputo diretto dalle ritenute a debito (cioè sottraendole alle ritenute da versare), ma che devono essere obbligatoriamente indicati nella colonna degli importi a credito del modello F24, con i nuovi codici tributo creati “ad hoc”.
Per quanto riguarda i crediti derivanti da rimborsi 730, sono stati istituiti tre codici tributo:
1631 → Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale (da inserire nella sezione “Erario” del modello F24);
3796 → Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale (da inserire nella sezione “Regioni” del modello F24);
3797 → Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale (da inserire nella sezione “Imu e altri tributi locali” del modello F24).
Per i crediti da eccedenza di versamento, invece, l’Agenzia ha approvato cinque codici tributo, che si distinguono in base alla tipologia di ritenuta versata:
1627 → Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 (da inserire nella sezione “Erario” del modello F24);
1628 → Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 (da inserire nella sezione “Erario” del modello F24);
1629 → Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 (da inserire nella sezione “Erario” del modello F24);
1669 → Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 (da inserire nella sezione “Regioni” del modello F24);
1671 → Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014 (da inserire nella sezione “Imu e altri tributi locali” del modello F24).