Malasanità: omessa informazione? Al paziente spetta il risarcimento del danno
Non dire al malato dell'esistenza di una tecnica innovativa comporta un danno risarcibile in via autonoma (Cassazione Civile 1936/23) Codacons: contattate il nstr sportello mlasanità per sttporci i vostri casi. consulenze@codaconslombardia.it 02/29419096 - 346/6940183 (whatsapp) - https://www.codaconslombardia.it/category/tutela-salute/
Malasanità: la recente sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. III, n. 1936 del 23/01/2023, chiarisce quando la omessa informazione dei medici al paziente comporta un danno risarcibile e sotto quale profilo. Nello specifico la struttura ospedaliera veniva condannata a seguito di omessa informazione da parte del chirurgo dell’esistenza di una tecnica alternativa che avrebbe evitato gli esiti negativi e permanenti in concreto verificatisi a seguito dell’evento.
Secondo la Corte tale omessa informazione è risarcibile ex sé sotto il profilo della violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente, per omesso consenso informato. Secondo, invece, il profilo della lesione del diritto alla salute è necessario che il paziente dimostri che tale omissione abbia provocato in concreto un danno.
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