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Mansioni superiori da riconoscere con incarico formale e solo se il posto in organico è vacante

11/07/17

L’assenza di un provvedimento formale di conferimento delle mansioni, adottato dal Sindaco o dal dirigente della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, e della vacanza del posto in organico non fanno sorgere il diritto al riconoscimento alla mansione superiore. Così ha affermato la sentenza 3431/2017 del Tar Campania, sezione V.

FotoLa domanda finalizzata ad ottenere una retribuzione aggiuntiva in virtù dello svolgimento di mansioni superiori, non può fondarsi sull'art. 36 Costituzione: il principio della corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e alla quantità del lavoro prestato non trova incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego.
Accanto ad esso, infatti, concorrono altri principi di pari rilievo costituzionali, quali il buon andamento e l’imparzialità della Pa.
Allo stesso tempo, la domanda non può trovare fondamento né sull’articolo 2126 (retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato) né sull’articolo 2041 Cc, stante, per un verso, la natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa e, per altro verso, la circostanza che l'ingiustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del dipendente, non riscontrabile e non dimostrabile nel caso del pubblico dipendente che ha comunque percepito legittimamente la retribuzione prevista per la qualifica.

Presupposto necessario per la configurabilità stessa dell'esercizio di mansioni superiori è l'esistenza di un posto vacante in pianta organica, al quale corrispondano le mansioni effettivamente svolte, oltre che un atto formale di incarico o investimento di dette funzioni, proveniente dall'organo amministrativo legittimato.
L'attribuzione delle mansioni e il relativo trattamento economico non possono essere oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi, con la conseguenza che l'assenza anche di una sola di dette condizioni non consente di riconoscere alcuna differenza stipendiale in capo a chi aveva svolto l'attività in questione.



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